Sentenza 464/1997 (ECLI:IT:COST:1997:464)
Massima numero 23625
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  16/12/1997;  Decisione del  16/12/1997
Deposito del 30/12/1997; Pubblicazione in G. U. 07/01/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 464/97. PASSAPORTO - CONDIZIONI PER IL RILASCIO - RICHIESTA PRESENTATA DA GENITORE NATURALE DI PROLE MINORE, CHE ABBIA L'ASSENSO DELL'ALTRO GENITORE, CONVIVENTE E DIMORANTE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - PREVISTA OBBLIGATORIETA' - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI GENITORI LEGITTIMI - PRETESA LESIONE DELLA LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA - PRETESA VIOLAZIONE DELLA TUTELA RICONOSCIUTA AI FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO - RICHIAMO, TRA LE ALTRE, ALLA SENTENZA DELLA CORTE N. 8/1996 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 16 Cost., l'art. 3, lett. b), l. 21 novembre 1967, n. 1185 (Norme sui passaporti) nella parte in cui non esclude la necessita' dell'autorizzazione del giudice tutelare al rilascio del passaporto quando il genitore naturale richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore naturale con lui convivente ed esercente congiuntamente la potesta' genitoriale, che dimori nel territorio della Repubblica, in quanto - posto che la regola generale cui si ispira la l. n. 1185 del 1967, in tema di rilascio del passaporto al genitore di prole minore, e' quella della necessaria autorizzazione del giudice tutelare, a garanzia dell'assolvimento, da parte del genitore, dei suoi obblighi verso i figli; che il legislatore ha derogato a tale regola in presenza dell'assenso dell'altro genitore legittimo, non separato e dunque convivente con il richiedente, sull'evidente presupposto che in questo caso il controllo dell'altro genitore escluda un consistente rischio che il richiedente si sottragga all'adempimento dei suoi doveri nei confronti del figlio, e che dunque risulti ingiustificato l'intervento autorizzativo del giudice tutelare (il quale si risolverebbe, inoltre, in una limitazione ingiustificata, perche' eccessiva, all'esercizio della liberta' di espatrio, costituzionalmente garantita); e che, a seguito della riforma del diritto di famiglia (l. n. 151 del 1975) il genitore naturale (il quale e' titolare dei medesimi diritti e doveri verso la prole, che spettano al genitore legittimo: art. 261 cod. civ.) si trova, allorquando conviva con l'altro genitore che a sua volta abbia riconosciuto il figlio, in una situazione sostanzialmente identica a quella del genitore legittimo non separato, quella, cioe', in cui i due genitori esercitano congiuntamente la potesta' nei confronti del figlio e hanno dunque titolo e possibilita' effettiva di valutare i rischi di inadempimento, da parte di ciascuno di essi, dei doveri verso il figlio medesimo (cfr. l'art. 317-bis, in relazione all'art. 316 cod. civ.) - la differente disciplina, dettata dalla norma impugnata nei confronti del genitore naturale, rispetto a quella prevista per il genitore legittimo, non e' piu' giustificata, tenuto conto che, alla base della previsione legislativa di cui alla seconda parte dell'art. 3, lett. b), l. n. 1185 del 1967, non sta la formale esistenza del vincolo matrimoniale, bensi' la situazione di convivenza dei due genitori, dei quali ciascuno e' in grado di valutare l'affidabilita' dell'altro in ordine all'osservanza dei doveri verso il figlio. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 16

Altri parametri e norme interposte