Sentenza 465/1997 (ECLI:IT:COST:1997:465)
Massima numero 23745
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
16/12/1997; Decisione del
16/12/1997
Deposito del 30/12/1997; Pubblicazione in G. U. 07/01/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 465/97. GUARDIA DI FINANZA - SOTTUFFICIALI - TRATTAMENTO ECONOMICO - MANCATA EQUIPARAZIONE A QUELLO DELLA POLIZIA DI STATO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
SENT. 465/97. GUARDIA DI FINANZA - SOTTUFFICIALI - TRATTAMENTO ECONOMICO - MANCATA EQUIPARAZIONE A QUELLO DELLA POLIZIA DI STATO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 43, diciassettesimo comma, della legge 1^ aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza), della tabella <> allegata a detta legge, come sostituita dall'art. 9 della legge 12 agosto 1982, n. 569 (Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della Polizia di Stato e modifiche relative ai livelli retributivi di alcune qualifiche e all'art. 79 della legge 1^ aprile 1981, n. 121) e della nota in calce alla tabella - nella parte in cui non consentono di individuare la corrispondenza delle funzioni delle diverse qualifiche degli ispettori della Polizia di Stato con quelle proprie dei sottufficiali della Guardia di finanza -, in quanto, premesso che il legislatore ha compiuto una scelta non irragionevole e non arbitraria di fronte a situazioni non omogenee, il sistema della legge n. 121 del 1981 e successive integrazioni, per quanto attiene al trattamento economico ed alla sua unificazione per le forze di polizia, non era destinato a creare vuoti legislativi, dovendosi integrare con la preesistente normativa e con quella sopravvenuta (atteso il carattere del rinvio previsto) per quanto non disciplinato dalla predetta legge (sentenza n. 65 del 1997). Peraltro, <>, perche' <>. - Cfr. S. n. 277/1991, con la quale <>. - V., altresi', S. nn. 455/1993 e 241/1996 nonche' O. n. 324/1993. red.: G. Leo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 43, diciassettesimo comma, della legge 1^ aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza), della tabella <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte