Sentenza 466/1997 (ECLI:IT:COST:1997:466)
Massima numero 23630
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
16/12/1997; Decisione del
16/12/1997
Deposito del 30/12/1997; Pubblicazione in G. U. 07/01/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 466/97. ISTRUZIONE PUBBLICA - CONCORSO PUBBLICO PER INSEGNANTI ELEMENTARI - REQUISITI - ETA' NON INFERIORE AI 18 ANNI ALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE STABILITO NEL BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE - PRETESO INGIUSTIFICATO DETERIORE TRATTAMENTO DEI DIPLOMATI MINORENNI RISPETTO AI DIPLOMATI MAGGIORENNI - PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO AL LAVORO - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DEL LAVORO - NON FONDATEZZA.
SENT. 466/97. ISTRUZIONE PUBBLICA - CONCORSO PUBBLICO PER INSEGNANTI ELEMENTARI - REQUISITI - ETA' NON INFERIORE AI 18 ANNI ALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE STABILITO NEL BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE - PRETESO INGIUSTIFICATO DETERIORE TRATTAMENTO DEI DIPLOMATI MINORENNI RISPETTO AI DIPLOMATI MAGGIORENNI - PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO AL LAVORO - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DEL LAVORO - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 4, 35, 37 cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1, d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato) e 402, comma 4, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Applicazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di ogni ordine e grado) e dell'art. 2, comma 1 n. 2, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui richiamano, per quanto concerne i concorsi per il reclutamento nelle scuole statali (nella specie, scuole elementari), fra i requisiti prescritti per l'accesso agli impieghi civili dello Stato, il limite di eta' minimo di diciotto anni e stabiliscono che il requisito deve essere posseduto alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di ammissione al concorso, in riferimento all'art. 2, comma 1 n. 2 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, in quanto - posto che rientra nella discrezionalita' del legislatore stabilire i requisiti di eta' per l'accesso ai pubblici impieghi e nello stesso tempo fissare la data di riferimento dell'eta' minima richiesta, purche' i detti requisiti non siano determinati in modo arbitrario ed irragionevole - non puo' ritenersi irragionevole stabilire il requisito dell'eta' in coincidenza con il raggiungimento della maggiore eta', oltretutto costituente il limite piu' basso nel settore del pubblico impiego, tenuto conto delle responsabilita' e della esigenza, valutata discrezionalmente dal legislatore, di una compiuta maturita' richiesta per i soggetti cui viene affidato un settore delicato come l'insegnamento nella scuola pubblica; ne' tale requisito puo' considerarsi ostativo al diritto al lavoro, potendo questo essere esercitato nel settore privato o in tutte le forme di lavoro autonomo, mentre nel settore pubblico vi sono esigenze di requisiti minimi di accesso che la stessa Costituzione prende in considerazione, richiedendo l'intervento della legge (riserva relativa), o collidente con l'art. 37 Cost., destinato a proteggere nel lavoro la posizione dei minori, non certo ad assicurare a questi, in ogni caso, liberta' di accesso al pubblico impiego; ed in quanto non e' irragionevole che il legislatore abbia voluto fissare un riferimento uniforme per la data di possesso dei requisiti di accesso a pubblico concorso, coniugando uniformita' di trattamento e semplificazione nella verifica. red.: S. Di Palma
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 4, 35, 37 cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1, d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato) e 402, comma 4, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Applicazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di ogni ordine e grado) e dell'art. 2, comma 1 n. 2, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui richiamano, per quanto concerne i concorsi per il reclutamento nelle scuole statali (nella specie, scuole elementari), fra i requisiti prescritti per l'accesso agli impieghi civili dello Stato, il limite di eta' minimo di diciotto anni e stabiliscono che il requisito deve essere posseduto alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di ammissione al concorso, in riferimento all'art. 2, comma 1 n. 2 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, in quanto - posto che rientra nella discrezionalita' del legislatore stabilire i requisiti di eta' per l'accesso ai pubblici impieghi e nello stesso tempo fissare la data di riferimento dell'eta' minima richiesta, purche' i detti requisiti non siano determinati in modo arbitrario ed irragionevole - non puo' ritenersi irragionevole stabilire il requisito dell'eta' in coincidenza con il raggiungimento della maggiore eta', oltretutto costituente il limite piu' basso nel settore del pubblico impiego, tenuto conto delle responsabilita' e della esigenza, valutata discrezionalmente dal legislatore, di una compiuta maturita' richiesta per i soggetti cui viene affidato un settore delicato come l'insegnamento nella scuola pubblica; ne' tale requisito puo' considerarsi ostativo al diritto al lavoro, potendo questo essere esercitato nel settore privato o in tutte le forme di lavoro autonomo, mentre nel settore pubblico vi sono esigenze di requisiti minimi di accesso che la stessa Costituzione prende in considerazione, richiedendo l'intervento della legge (riserva relativa), o collidente con l'art. 37 Cost., destinato a proteggere nel lavoro la posizione dei minori, non certo ad assicurare a questi, in ogni caso, liberta' di accesso al pubblico impiego; ed in quanto non e' irragionevole che il legislatore abbia voluto fissare un riferimento uniforme per la data di possesso dei requisiti di accesso a pubblico concorso, coniugando uniformita' di trattamento e semplificazione nella verifica. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 37
Altri parametri e norme interposte