Sentenza 467/1997 (ECLI:IT:COST:1997:467)
Massima numero 23723
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
16/12/1997; Decisione del
16/12/1997
Deposito del 30/12/1997; Pubblicazione in G. U. 07/01/1998
Titolo
SENT. 467/97 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI FRA ENTI - GIUDIZI PROMOSSI DA REGIONI O PROVINCE AUTONOME - MATERIA DEL CONFLITTO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - RIFERIBILITA' DELLA LAMENTATA LESIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA COSTITUZIONALE ALL'ATTO STATALE IMPUGNATO, E NON GIA' ALLA LEGGE DI CUI LO STESSO SIA SOLTANTO MERA ESECUZIONE - CONSEGUENZE - IPOTESI IN CUI LA LESIONE LAMENTATA SI SOSTANZI ESCLUSIVAMENTE NELL'ERRONEA APPLICAZIONE DELLA LEGGE DA PARTE DELL'ATTO IMPUGNATO - INAMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO.
SENT. 467/97 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI FRA ENTI - GIUDIZI PROMOSSI DA REGIONI O PROVINCE AUTONOME - MATERIA DEL CONFLITTO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - RIFERIBILITA' DELLA LAMENTATA LESIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA COSTITUZIONALE ALL'ATTO STATALE IMPUGNATO, E NON GIA' ALLA LEGGE DI CUI LO STESSO SIA SOLTANTO MERA ESECUZIONE - CONSEGUENZE - IPOTESI IN CUI LA LESIONE LAMENTATA SI SOSTANZI ESCLUSIVAMENTE NELL'ERRONEA APPLICAZIONE DELLA LEGGE DA PARTE DELL'ATTO IMPUGNATO - INAMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO.
Testo
Perche' si dia materia di un conflitto di attribuzione fra Regione (o Provincia autonoma) e Stato, occorre che la prima lamenti la lesione della propria sfera di competenza costituzionale" (art. 39, primo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87) e che la lesione sia riferibile all'atto dello Stato in cui sorge il conflitto. Si deve invece escludere che il conflitto, diretto a lamentare una lesione di competenza costituzionale discendente da un atto legislativo dello Stato, possa essere instaurato contro un atto di mera esecuzione di quest'ultimo, giacche', se cosi' non fosse, lo strumento del conflitto potrebbe essere impiegato per eludere il termine e le condizioni a cui l'art. 2, legge costituzionale n. 1 del 1948, subordina la proposizione, da parte della Regione o Provincia autonoma, della questione di legittimita' costituzionale in via principale. Cio' comporta anche che se la lesione lamentata si sostanzia e di esaurisce nella erronea applicazione della legge da parte dell'atto impugnato, senza che quest'ultimo, per il suo contenuto e i suoi presupposti, appaia idoneo ad arrecare di per se' - e non gia' in quanto pura esecuzione della legge - pregiudizio alla sfera di competenza costituzionale della ricorrente, non sussiste materia per un conflitto di attribuzione, restando aperta invece all'ente autonomo la strada della ordinaria tutela giurisdizionale al fine di far valere la illegittimita' dell'atto impugnato, dato che, in questo caso, il denunciato pregiudizio non sarebbe riconducibile ad una autonoma attitudine lesiva di esso, ma esclusivamente al modo erroneo in cui e' stata applicata la legge. - Cfr. S. nn. 206/1975, 28/1979, 337/1989, 126/1990, 472/1995 e 215/1996. red.: S. Pomodoro
Perche' si dia materia di un conflitto di attribuzione fra Regione (o Provincia autonoma) e Stato, occorre che la prima lamenti la lesione della propria sfera di competenza costituzionale" (art. 39, primo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87) e che la lesione sia riferibile all'atto dello Stato in cui sorge il conflitto. Si deve invece escludere che il conflitto, diretto a lamentare una lesione di competenza costituzionale discendente da un atto legislativo dello Stato, possa essere instaurato contro un atto di mera esecuzione di quest'ultimo, giacche', se cosi' non fosse, lo strumento del conflitto potrebbe essere impiegato per eludere il termine e le condizioni a cui l'art. 2, legge costituzionale n. 1 del 1948, subordina la proposizione, da parte della Regione o Provincia autonoma, della questione di legittimita' costituzionale in via principale. Cio' comporta anche che se la lesione lamentata si sostanzia e di esaurisce nella erronea applicazione della legge da parte dell'atto impugnato, senza che quest'ultimo, per il suo contenuto e i suoi presupposti, appaia idoneo ad arrecare di per se' - e non gia' in quanto pura esecuzione della legge - pregiudizio alla sfera di competenza costituzionale della ricorrente, non sussiste materia per un conflitto di attribuzione, restando aperta invece all'ente autonomo la strada della ordinaria tutela giurisdizionale al fine di far valere la illegittimita' dell'atto impugnato, dato che, in questo caso, il denunciato pregiudizio non sarebbe riconducibile ad una autonoma attitudine lesiva di esso, ma esclusivamente al modo erroneo in cui e' stata applicata la legge. - Cfr. S. nn. 206/1975, 28/1979, 337/1989, 126/1990, 472/1995 e 215/1996. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 39
co. 1