Sentenza 467/1997 (ECLI:IT:COST:1997:467)
Massima numero 23724
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  16/12/1997;  Decisione del  16/12/1997
Deposito del 30/12/1997; Pubblicazione in G. U. 07/01/1998
Massime associate alla pronuncia:  23723  23725


Titolo
SENT. 467/97 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI - GIUDIZI PROMOSSI CONTRO PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DI NORME DI LEGGE - POSSIBILITA' PER LA CORTE DI SOLLEVARE IN VIA INCIDENTALE, COME GIUDICE 'A QUO', SU TALI NORME QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - PRESUPPOSTI - NECESSITA' CHE L'ATTO IMPUGNATO, OGGETTO DEL CONFLITTO, SIA IN SE' SUSCETTIBILE DI PRODURRE LA LAMENTATA LESIONE.

Testo
Perche', in un giudizio su conflitto di attribuzione fra Regioni (o Province autonome) e Stato, la Corte costituzionale possa sollevate di fronte a se', come giudice 'a quo', in via incidentale, una questione di legittimita' costituzionale della norma di legge alla quale il provvedimento impugnato abbia dato attuazione, occorre che il giudizio promosso abbia un suo oggetto autonomo, e cioe' che si lamenti una lesione della sfera di attribuzioni riconducibili ad un atto in se' suscettibile di produrre tale lesione. In assenza di tale presupposto, infatti, la questione incidentale si rivelerebbe solo uno strumento improprio per portare davanti alla Corte la questione di costituzionalita' di legge non tempestivamente impugnata. - V. S. nn. 140/1970, 517/1995 e 215/1996. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte