Sentenza 467/1997 (ECLI:IT:COST:1997:467)
Massima numero 23725
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
16/12/1997; Decisione del
16/12/1997
Deposito del 30/12/1997; Pubblicazione in G. U. 07/01/1998
Titolo
SENT. 467/97 C. FINANZA REGIONALE - CONTRIBUTO STATALE STRAORDINARIO PER LA COPERTURA DI DISAVANZI DI ESERCIZIO DELLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIPARTIZIONE DI TALE CONTRIBUTO, CON DECRETO DEL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE, TRA LE REGIONI A STATUTO SPECIALE CON ESCLUSIONE DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATI DA ENTRAMBE LE PROVINCE PER VIOLAZIONE DELLA LORO AUTONOMIA FINANZIARIA E DELLE NORME DI ATTUAZIONE STATUTARIA PER IL COORDINAMENTO DELLA FINANZA STATALE CON LE FINANZE REGIONALE E PROVINCIALI - PROPONIBILITA' DELLE SOLLEVATE QUESTIONI, IN QUANTO VERTENTI ESCLUSIVAMENTE SUL CONTRASTO O MENO DEL DECRETO MINISTERIALE IMPUGNATO CON LA DISPOSIZIONE DI LEGGE DI CUI ESSO E' ATTUAZIONE, SOLO INNANZI AI GIUDICI COMUNI - INAMMISSIBILITA' DEI CONFLITTI.
SENT. 467/97 C. FINANZA REGIONALE - CONTRIBUTO STATALE STRAORDINARIO PER LA COPERTURA DI DISAVANZI DI ESERCIZIO DELLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIPARTIZIONE DI TALE CONTRIBUTO, CON DECRETO DEL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE, TRA LE REGIONI A STATUTO SPECIALE CON ESCLUSIONE DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATI DA ENTRAMBE LE PROVINCE PER VIOLAZIONE DELLA LORO AUTONOMIA FINANZIARIA E DELLE NORME DI ATTUAZIONE STATUTARIA PER IL COORDINAMENTO DELLA FINANZA STATALE CON LE FINANZE REGIONALE E PROVINCIALI - PROPONIBILITA' DELLE SOLLEVATE QUESTIONI, IN QUANTO VERTENTI ESCLUSIVAMENTE SUL CONTRASTO O MENO DEL DECRETO MINISTERIALE IMPUGNATO CON LA DISPOSIZIONE DI LEGGE DI CUI ESSO E' ATTUAZIONE, SOLO INNANZI AI GIUDICI COMUNI - INAMMISSIBILITA' DEI CONFLITTI.
Testo
Sono inammissibili i conflitti di attribuzione sollevati, con ricorsi delle Province autonome di Trento e Bolzano, in relazione al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 novembre 1996, che nel ripartire fra le Regioni a statuto speciale il contributo straordinario previsto dall'art. 1, comma 15, del d.l. 1 aprile 1995, n. 98 (convertito con modificazioni nella legge 30 maggio 1995, n. 204) quale concorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale riferiti al periodo 1987-1989, omettendo, in base a ritenuta travisata lettura della su citata disposizione di legge, di contemplare le due Province fra le beneficiarie del riparto medesimo, avrebbe dato luogo a lesione della autonomia finanziaria attribuita alle Province autonome dallo Statuto speciale, in contrasto - fra l'altro - con l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, secondo il quale i finanziamenti previsti dalle leggi dello Stato in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle Regioni spettano anche alle Province autonome. La questione sollevata, invero, essendo pacifico che il decreto ministeriale impugnato e' atto meramente esecutivo della disposizione legislativa, e che quest'ultima individua in modo vincolante i beneficiari del contributo e il criterio di riparto, senza attribuire al Ministro, in proposito, alcuna discrezionalita', verte esclusivamente sulla portata di essa, - che secondo le ricorrenti impone di comprendere le Province autonome fra le beneficiarie del contributo, mentre, secondo il Ministro dei trasporti e la difesa del Presidente del Consiglio le esclude - per cui e' chiaro che, quale che sia l'interpretazione da accogliere, non vi e' materia per un conflitto costituzionale che abbia ad oggetto il decreto ministeriale. Atteso che, ove la legge si dovesse intendere nel primo dei due contrapposti significati, si sarebbe di fronte ad un atto amministrativo illegittimo per violazione di legge, e la lesione costituzionale lamentata non sarebbe che il riflesso di tale violazione, che le Province autonome avrebbero modo di far valere con i rimedi giurisdizionali ordinari, mentre, ove la legge dovesse intendersi nel senso contrario, se ne dovrebbe desumere che la lesione costituzionale lamentata discenderebbe dalla legge non impugnata a suo tempo dalle ricorrenti. Con la conseguenza che la relativa censura potrebbe essere esaminata dalla Corte costituzionale solo se sollevata, in via incidentale, nel corso dei giudizi sul decreto ministeriale pendente innanzi ai giudici comuni competenti, non potendo la Corte, in un giudizio su conflitti di attribuzione privo - come il presente - di un suo oggetto autonomo, accedere alla richiesta, avanzata in via subordinata dalla Provincia di Trento, di promuovere essa stessa l'incidente di costituzionalita' come giudice 'a quo'. - V. le precedenti massime A e B. red.: S. Pomodoro
Sono inammissibili i conflitti di attribuzione sollevati, con ricorsi delle Province autonome di Trento e Bolzano, in relazione al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 novembre 1996, che nel ripartire fra le Regioni a statuto speciale il contributo straordinario previsto dall'art. 1, comma 15, del d.l. 1 aprile 1995, n. 98 (convertito con modificazioni nella legge 30 maggio 1995, n. 204) quale concorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale riferiti al periodo 1987-1989, omettendo, in base a ritenuta travisata lettura della su citata disposizione di legge, di contemplare le due Province fra le beneficiarie del riparto medesimo, avrebbe dato luogo a lesione della autonomia finanziaria attribuita alle Province autonome dallo Statuto speciale, in contrasto - fra l'altro - con l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, secondo il quale i finanziamenti previsti dalle leggi dello Stato in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle Regioni spettano anche alle Province autonome. La questione sollevata, invero, essendo pacifico che il decreto ministeriale impugnato e' atto meramente esecutivo della disposizione legislativa, e che quest'ultima individua in modo vincolante i beneficiari del contributo e il criterio di riparto, senza attribuire al Ministro, in proposito, alcuna discrezionalita', verte esclusivamente sulla portata di essa, - che secondo le ricorrenti impone di comprendere le Province autonome fra le beneficiarie del contributo, mentre, secondo il Ministro dei trasporti e la difesa del Presidente del Consiglio le esclude - per cui e' chiaro che, quale che sia l'interpretazione da accogliere, non vi e' materia per un conflitto costituzionale che abbia ad oggetto il decreto ministeriale. Atteso che, ove la legge si dovesse intendere nel primo dei due contrapposti significati, si sarebbe di fronte ad un atto amministrativo illegittimo per violazione di legge, e la lesione costituzionale lamentata non sarebbe che il riflesso di tale violazione, che le Province autonome avrebbero modo di far valere con i rimedi giurisdizionali ordinari, mentre, ove la legge dovesse intendersi nel senso contrario, se ne dovrebbe desumere che la lesione costituzionale lamentata discenderebbe dalla legge non impugnata a suo tempo dalle ricorrenti. Con la conseguenza che la relativa censura potrebbe essere esaminata dalla Corte costituzionale solo se sollevata, in via incidentale, nel corso dei giudizi sul decreto ministeriale pendente innanzi ai giudici comuni competenti, non potendo la Corte, in un giudizio su conflitti di attribuzione privo - come il presente - di un suo oggetto autonomo, accedere alla richiesta, avanzata in via subordinata dalla Provincia di Trento, di promuovere essa stessa l'incidente di costituzionalita' come giudice 'a quo'. - V. le precedenti massime A e B. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 69
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 30/11/1989
n. 386
art. 5
decreto legge 01/04/1995
n. 98
art. 1
co. 15
legge 30/05/1995
n. 204
art. 0