Ordinanza 468/1997 (ECLI:IT:COST:1997:468)
Massima numero 23710
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
16/12/1997; Decisione del
16/12/1997
Deposito del 30/12/1997; Pubblicazione in G. U. 07/01/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 468/97. CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DELLE CARCERI - ARRUOLAMENTO - REQUISITI - <> - MANCATO ARRUOLAMENTO, NONOSTANTE IL SUPERAMENTO DELLE PROVE PSICO-ATTITUDINALI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, PRIMO COMMA, 3 E 52, SECONDO COMMA, COST. - INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 468/97. CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DELLE CARCERI - ARRUOLAMENTO - REQUISITI - <
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione per insufficienza della motivazione sulla rilevanza, in quanto il giudice rimettente non spiega in base a quale 'iter' logico abbia ritenuto applicabile alla fattispecie la disposizione dell'art. 4, n. 8, del d.lgs.lgt. 21 agosto 1945, n. 508, tenuto conto che l'atto amministrativo dinanzi ad esso impugnato - datato 8 maggio 1993 - e' posteriore all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale, introdotto dal d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, il cui art. 5, che ridefinisce i requisiti per l'accesso al Corpo di polizia penitenziaria, e' sicuramente incompatibile con la predetta disposizione, come il medesimo giudice avverte; e considerato altresi' che l'art. 1, comma 3, del d.l. 29 gennaio 1992, n. 36, al quale fa rinvio anche l'art. 17, comma 2, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 disponeva bensi' che l'assunzione di nuovo personale nel Corpo di polizia penitenziaria avvenisse, in via transitoria, seguendo le <> previste dalla normativa anteriore alla riforma del Corpo, ma non in base ai requisiti richiesti da tale normativa per l'assunzione. red.: G. Leo
Manifesta inammissibilita' della questione per insufficienza della motivazione sulla rilevanza, in quanto il giudice rimettente non spiega in base a quale 'iter' logico abbia ritenuto applicabile alla fattispecie la disposizione dell'art. 4, n. 8, del d.lgs.lgt. 21 agosto 1945, n. 508, tenuto conto che l'atto amministrativo dinanzi ad esso impugnato - datato 8 maggio 1993 - e' posteriore all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale, introdotto dal d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, il cui art. 5, che ridefinisce i requisiti per l'accesso al Corpo di polizia penitenziaria, e' sicuramente incompatibile con la predetta disposizione, come il medesimo giudice avverte; e considerato altresi' che l'art. 1, comma 3, del d.l. 29 gennaio 1992, n. 36, al quale fa rinvio anche l'art. 17, comma 2, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 disponeva bensi' che l'assunzione di nuovo personale nel Corpo di polizia penitenziaria avvenisse, in via transitoria, seguendo le <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 4
co. 1
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 52
co. 2
Altri parametri e norme interposte