Ordinanza 469/1997 (ECLI:IT:COST:1997:469)
Massima numero 23662
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GRANATA - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
16/12/1997; Decisione del
16/12/1997
Deposito del 30/12/1997; Pubblicazione in G. U. 07/01/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 469/97. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - SENATO DELLA REPUBBLICA - DELIBERA DI INSINDACABILITA', EX ART. 68, COMMA PRIMO, COST., DELLE OPINIONI ESPRESSE PER CUI UN SENATORE E' STATO CHIAMATO A RISPONDERE, INNANZI AL TRIBUNALE DI PALERMO, PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO PROPOSTO, IN RELAZIONE A TALE DELIBERA, DAL SUDDETTO TRIBUNALE - FASE DI DELIBAZIONE - AMMISSIBILITA' - FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO.
ORD. 469/97. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - SENATO DELLA REPUBBLICA - DELIBERA DI INSINDACABILITA', EX ART. 68, COMMA PRIMO, COST., DELLE OPINIONI ESPRESSE PER CUI UN SENATORE E' STATO CHIAMATO A RISPONDERE, INNANZI AL TRIBUNALE DI PALERMO, PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO PROPOSTO, IN RELAZIONE A TALE DELIBERA, DAL SUDDETTO TRIBUNALE - FASE DI DELIBAZIONE - AMMISSIBILITA' - FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO.
Testo
Va dichiarato ammissibile, in sede delibativa, ai sensi dell'art. 37 legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Palermo, con ordinanza in data 13 maggio 1997, nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione del 20 settembre 1995, con la quale il Senato ha dichiarato insindacabili le opinioni, espresse nei confronti del dott. Bruno Contrada, per cui il senatore Carmine Mancuso e' stato chiamato a rispondere, innanzi al suddetto Tribunale, del reato di diffamazione aggravata. Infatti, ribadito, in linea preliminare, che la forma dell'ordinanza, utilizzata nel caso per proporre il ricorso, e' - come ripetutamente affermato - idonea per una valida instaurazione del conflitto, deve riconoscersi che sia il Tribunale di Palermo - tenuto conto della posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, con cui i singoli organi giurisdizionali, secondo il costante insegnamento della Corte, svolgono le loro funzioni - sia il Senato della Repubblica - quale organo competente a dichiarare definitivamente la propria volonta' in ordine all'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, Cost. - sono entrambi legittimati ad esser parti nel richiesto giudizio. Mentre, per quanto attiene al profilo oggettivo, senza dubbio sussiste la materia del conflitto, posto che il ricorrente lamenta la lesione di una attribuzione costituzionalmente garantita, assumendo che il Senato abbia illegittimamente compresso i suoi poteri. - Riguardo ai requisiti ai ammissibilita' del conflitto tra poteri, v., da ultimo, O. nn. 325/1997, 339/1996, 6/196 e 269/1996, nonche' S. nn. 265/1997 e 129/1996. Sul conflitto sollevato in precedenza dal Senato, nel corso della stessa vicenda, in relazione alla ordinanza 16 ottobre 1995, con cui il Tribunale di Palermo aveva ritenuto la su menzionata delibera di insindacabilita' ostativa solo di una eventuale condanna, ma non della prosecuzione degli accertamenti processuali, v. S. n. 129/1996. red.: S. Pomodoro
Va dichiarato ammissibile, in sede delibativa, ai sensi dell'art. 37 legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Palermo, con ordinanza in data 13 maggio 1997, nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione del 20 settembre 1995, con la quale il Senato ha dichiarato insindacabili le opinioni, espresse nei confronti del dott. Bruno Contrada, per cui il senatore Carmine Mancuso e' stato chiamato a rispondere, innanzi al suddetto Tribunale, del reato di diffamazione aggravata. Infatti, ribadito, in linea preliminare, che la forma dell'ordinanza, utilizzata nel caso per proporre il ricorso, e' - come ripetutamente affermato - idonea per una valida instaurazione del conflitto, deve riconoscersi che sia il Tribunale di Palermo - tenuto conto della posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, con cui i singoli organi giurisdizionali, secondo il costante insegnamento della Corte, svolgono le loro funzioni - sia il Senato della Repubblica - quale organo competente a dichiarare definitivamente la propria volonta' in ordine all'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, Cost. - sono entrambi legittimati ad esser parti nel richiesto giudizio. Mentre, per quanto attiene al profilo oggettivo, senza dubbio sussiste la materia del conflitto, posto che il ricorrente lamenta la lesione di una attribuzione costituzionalmente garantita, assumendo che il Senato abbia illegittimamente compresso i suoi poteri. - Riguardo ai requisiti ai ammissibilita' del conflitto tra poteri, v., da ultimo, O. nn. 325/1997, 339/1996, 6/196 e 269/1996, nonche' S. nn. 265/1997 e 129/1996. Sul conflitto sollevato in precedenza dal Senato, nel corso della stessa vicenda, in relazione alla ordinanza 16 ottobre 1995, con cui il Tribunale di Palermo aveva ritenuto la su menzionata delibera di insindacabilita' ostativa solo di una eventuale condanna, ma non della prosecuzione degli accertamenti processuali, v. S. n. 129/1996. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37