Sentenza 470/1997 (ECLI:IT:COST:1997:470)
Massima numero 23628
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
16/12/1997; Decisione del
16/12/1997
Deposito del 30/12/1997; Pubblicazione in G. U. 07/01/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 470/97. CORTE DEI CONTI - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ATTRIBUZIONE ALLA CORTE DEI CONTI STESSA DELLA INDIVIDUAZIONE, NON AUTOMATICA E CARATTERIZZATA DALLA RICERCA DI PARAMETRI DI RIFERIMENTO E DI CRITERI VALUTATIVI, DEGLI ENTI ASSOGGETTABILI AL CONTROLLO - PRETESA VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE QUALE FONTE DI DETERMINAZIONE DEGLI ENTI SOGGETTI A CONTROLLO SUCCESSIVO - PRETESA INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE - INFONDATEZZA.
SENT. 470/97. CORTE DEI CONTI - CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ATTRIBUZIONE ALLA CORTE DEI CONTI STESSA DELLA INDIVIDUAZIONE, NON AUTOMATICA E CARATTERIZZATA DALLA RICERCA DI PARAMETRI DI RIFERIMENTO E DI CRITERI VALUTATIVI, DEGLI ENTI ASSOGGETTABILI AL CONTROLLO - PRETESA VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE QUALE FONTE DI DETERMINAZIONE DEGLI ENTI SOGGETTI A CONTROLLO SUCCESSIVO - PRETESA INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE - INFONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 100, 103 e 113 Cost., la questione di legittimita' costituizonale dell'art. 3, comma 4, l. 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) - il quale dispone che la Corte dei conti svolge il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni ed accertando anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge - nella parte in cui affida alla Corte dei conti, attraverso l'esercizio di un potere "per giunta non sorretto da criteri predeterminati", l'individuazione (non automatica e caratterizzata dalla ricerca di parametri di riferimento e di criteri valutativi) degli enti assoggettabili a riscontro, pur nella riconosciuta immunita' dell'organo di controllo dal sindacato giurisdizionale, in quanto - posto che il processo riformatore realizzato dalla l. n. 20 del 1994, nell'intento di adeguare le forme di controllo sulle amministrazioni pubbliche alle esigenze derivanti dalla moltiplicazione dei centri di spesa, connessa, tra l'altro, allo sviluppo del decentramento e dell'istituzione delle Regioni; che la legge, intervenendo sulla configurazione tradizionale delle competenze della Corte dei conti (precipuamente caratterizzate dal riscontro di legittimita' sugli atti delle amministrazioni dello Stato e, successivamente, estese al controllo sulla gestione degli enti di cui alla l. n. 259 del 1958), ne ha modificato ambito e contenuto con il triplice effetto di assoggettare ad esse tutte le amministrazioni pubbliche, di ridurre, nel contempo, l'area del controllo preventivo di legittimita' e di conferire primario rilievo al controllo sulla gestione, avente per oggetto, non gia' i singoli atti, ma l'attivita' amministrativa considerata nel suo concreto e complessivo svolgimento; che, per quanto riguarda il quadro costituzionale di riferimento in cui si colloca la riforma, il fondamento delle nuove competenze sta, non nell'art. 100 Cost., bensi' in una scelta del legislatore ordinario, cui non puo' reputarsi preclusa l'introduzione di forme di controllo diverse e ulteriori rispetto a quelle puntualmente previste negli artt. 100, comma 2, 125, comma 1 e 130 Cost., purche' per esse sia rintracciabile un adeguato riferimento normativo ovvero un sicuro ancoraggio a interessi costituzionalmente tutelati; che, conseguentemente, il controllo previsto dalla disposizione contestata avente ad oggetto la valutazione dell'attivita' amministrativa non solo in rapporto a parametri di legalita', ma in riferimento ai risultati effettivamente conseguiti rispetto agli obiettivi programmati, tenuto conto delle procedure e dei mezzi utilizzati per il loro raggiungimento e' riconducibile allo stesso disegno costituzionale della pubblica amministrazione, delineato in base ai principi del buon andamento degli uffici (art. 97, comma 1), della responsabilita' dei funzionari (art. 28), dell'equilibrio di bilancio (art. 81) e del coordinamento della finanza delle Regioni con quella dello Stato, delle Province e dei Comuni (art. 119); e che tali principi, nell'ispirare la riforma in parola, si riverberano anzitutto, nell'esigenza di una applicazione tendenzialmente uniforme a tutte le pubbliche amministrazioni delle nuove regole, proprio in ragione del fine ultimo dell'introduzione in forma generalizzata del controllo sulla gestione, che e' quello di favorire una maggiore funzionalita', attraverso la valutazione complessiva della economicita'/efficienza dell'azione amministrativa e dell'efficacia dei servizi erogati, e, in secondo luogo, nella scelta dell'imputazione soggettiva del controllo in questione alla Corte dei conti, in considerazione del ruolo che detto istituto e' venuto assumendo nel tempo, come organo posto al servizio dello Stato-comunita' e garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico - la disposizione impugnata non prefigura alcuna specifica procedura collidente con l'art. 100 Cost., limitandosi ad enunciare un criterio generale che, facendo leva sulla nozione di pubblica amministrazione, e' di per se' sufficiente a definire l'ambito delle competenze affidate alla Corte, alla stregua del potere proprio di ciascun organo dotato di garanzie procedimentali di accertare le situazioni che, in base alla legge, costituiscono il presupposto per l'esercizio delle sue funzioni, e non esclude che le determinazioni della Corte dei conti, in ordine all'individuazione degli enti da assoggettare a controllo siano sindacabili in sede giurisdizionale, restando in discussione, non gia' l' 'an' ma solo il 'quomodo' della tutela giurisdizionale, e, quindi, un problema di interpretazione della normativa vigente. - S. nn. 18/1982, 100/1987, 29/1995. red: S. Di Palma
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 100, 103 e 113 Cost., la questione di legittimita' costituizonale dell'art. 3, comma 4, l. 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) - il quale dispone che la Corte dei conti svolge il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni ed accertando anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge - nella parte in cui affida alla Corte dei conti, attraverso l'esercizio di un potere "per giunta non sorretto da criteri predeterminati", l'individuazione (non automatica e caratterizzata dalla ricerca di parametri di riferimento e di criteri valutativi) degli enti assoggettabili a riscontro, pur nella riconosciuta immunita' dell'organo di controllo dal sindacato giurisdizionale, in quanto - posto che il processo riformatore realizzato dalla l. n. 20 del 1994, nell'intento di adeguare le forme di controllo sulle amministrazioni pubbliche alle esigenze derivanti dalla moltiplicazione dei centri di spesa, connessa, tra l'altro, allo sviluppo del decentramento e dell'istituzione delle Regioni; che la legge, intervenendo sulla configurazione tradizionale delle competenze della Corte dei conti (precipuamente caratterizzate dal riscontro di legittimita' sugli atti delle amministrazioni dello Stato e, successivamente, estese al controllo sulla gestione degli enti di cui alla l. n. 259 del 1958), ne ha modificato ambito e contenuto con il triplice effetto di assoggettare ad esse tutte le amministrazioni pubbliche, di ridurre, nel contempo, l'area del controllo preventivo di legittimita' e di conferire primario rilievo al controllo sulla gestione, avente per oggetto, non gia' i singoli atti, ma l'attivita' amministrativa considerata nel suo concreto e complessivo svolgimento; che, per quanto riguarda il quadro costituzionale di riferimento in cui si colloca la riforma, il fondamento delle nuove competenze sta, non nell'art. 100 Cost., bensi' in una scelta del legislatore ordinario, cui non puo' reputarsi preclusa l'introduzione di forme di controllo diverse e ulteriori rispetto a quelle puntualmente previste negli artt. 100, comma 2, 125, comma 1 e 130 Cost., purche' per esse sia rintracciabile un adeguato riferimento normativo ovvero un sicuro ancoraggio a interessi costituzionalmente tutelati; che, conseguentemente, il controllo previsto dalla disposizione contestata avente ad oggetto la valutazione dell'attivita' amministrativa non solo in rapporto a parametri di legalita', ma in riferimento ai risultati effettivamente conseguiti rispetto agli obiettivi programmati, tenuto conto delle procedure e dei mezzi utilizzati per il loro raggiungimento e' riconducibile allo stesso disegno costituzionale della pubblica amministrazione, delineato in base ai principi del buon andamento degli uffici (art. 97, comma 1), della responsabilita' dei funzionari (art. 28), dell'equilibrio di bilancio (art. 81) e del coordinamento della finanza delle Regioni con quella dello Stato, delle Province e dei Comuni (art. 119); e che tali principi, nell'ispirare la riforma in parola, si riverberano anzitutto, nell'esigenza di una applicazione tendenzialmente uniforme a tutte le pubbliche amministrazioni delle nuove regole, proprio in ragione del fine ultimo dell'introduzione in forma generalizzata del controllo sulla gestione, che e' quello di favorire una maggiore funzionalita', attraverso la valutazione complessiva della economicita'/efficienza dell'azione amministrativa e dell'efficacia dei servizi erogati, e, in secondo luogo, nella scelta dell'imputazione soggettiva del controllo in questione alla Corte dei conti, in considerazione del ruolo che detto istituto e' venuto assumendo nel tempo, come organo posto al servizio dello Stato-comunita' e garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico - la disposizione impugnata non prefigura alcuna specifica procedura collidente con l'art. 100 Cost., limitandosi ad enunciare un criterio generale che, facendo leva sulla nozione di pubblica amministrazione, e' di per se' sufficiente a definire l'ambito delle competenze affidate alla Corte, alla stregua del potere proprio di ciascun organo dotato di garanzie procedimentali di accertare le situazioni che, in base alla legge, costituiscono il presupposto per l'esercizio delle sue funzioni, e non esclude che le determinazioni della Corte dei conti, in ordine all'individuazione degli enti da assoggettare a controllo siano sindacabili in sede giurisdizionale, restando in discussione, non gia' l' 'an' ma solo il 'quomodo' della tutela giurisdizionale, e, quindi, un problema di interpretazione della normativa vigente. - S. nn. 18/1982, 100/1987, 29/1995. red: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 100
Costituzione
art. 103
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte