Sentenza 1/1998 (ECLI:IT:COST:1998:1)
Massima numero 23678
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
26/01/1998; Decisione del
26/01/1998
Deposito del 29/01/1998; Pubblicazione in G. U. 04/02/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 1/98. PRIVILEGIO - PRIVILEGIO GENERALE SUI MOBILI - RICONOSCIMENTO A FAVORE DEL PRESTATORE DI LAVORO AUTONOMO (NON INTELLETTUALE) PER IL CREDITO DERIVANTE DALL'OPERA O DAL SERVIZIO PRESTATO - MANCATA PREVISIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL PRESTATORE DI LAVORO AUTONOMO INTELLETTUALE - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA DEL LAVORO - RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE N. 40/1996 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 1/98. PRIVILEGIO - PRIVILEGIO GENERALE SUI MOBILI - RICONOSCIMENTO A FAVORE DEL PRESTATORE DI LAVORO AUTONOMO (NON INTELLETTUALE) PER IL CREDITO DERIVANTE DALL'OPERA O DAL SERVIZIO PRESTATO - MANCATA PREVISIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL PRESTATORE DI LAVORO AUTONOMO INTELLETTUALE - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA DEL LAVORO - RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE N. 40/1996 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 35 Cost., l'art. 2751-bis n. 2 cod. civ., limitatamente alla parola "intellettuale", in quanto la disparita' di trattamento che, relativamente alla garanzia della retribuzione, si viene a determinare tra prestatori d'opera intellettuale e non intellettuale, risulta palesemente irragionevole, tenuto conto dell'omogeneita' delle categorie di soggetti (e di crediti) messe a confronto e riconducibili allo stesso tipo contrattuale delineato dall'art. 2222 cod. civ.. - S. nn. 84/1992 e 40/1996. red.: S. Di Palma
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 35 Cost., l'art. 2751-bis n. 2 cod. civ., limitatamente alla parola "intellettuale", in quanto la disparita' di trattamento che, relativamente alla garanzia della retribuzione, si viene a determinare tra prestatori d'opera intellettuale e non intellettuale, risulta palesemente irragionevole, tenuto conto dell'omogeneita' delle categorie di soggetti (e di crediti) messe a confronto e riconducibili allo stesso tipo contrattuale delineato dall'art. 2222 cod. civ.. - S. nn. 84/1992 e 40/1996. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 35
Altri parametri e norme interposte