Sentenza 2/1998 (ECLI:IT:COST:1998:2)
Massima numero 23631
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
26/01/1998; Decisione del
26/01/1998
Deposito del 29/01/1998; Pubblicazione in G. U. 04/02/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 2/98. PRESCRIZIONE - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE PER RAPPORTO TRA I CONIUGI - LAMENTATA MANCATA ESTENSIONE DI DETTA CAUSA DI SOSPENSIONE AI RAPPORTI DI CONVIVENZA 'MORE UXORIO' - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - PRETESA COMPRESSIONE DEI DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - NON FONDATEZZA.
SENT. 2/98. PRESCRIZIONE - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE PER RAPPORTO TRA I CONIUGI - LAMENTATA MANCATA ESTENSIONE DI DETTA CAUSA DI SOSPENSIONE AI RAPPORTI DI CONVIVENZA 'MORE UXORIO' - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - PRETESA COMPRESSIONE DEI DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2941, n. 1, cod. civ., laddove, stabilendo che il corso della prescrizione resti sospeso tra i coniugi, non contiene analoga previsione per i conviventi 'more uxorio', in quanto - posto che l'istituto della prescrizione e' finalizzato all'obiettivo primario di garantire certezza nei rapporti giuridici, impedendo al titolare di un diritto di esercitarlo dopo un determinato periodo di tempo; che, in tale prospettiva, la sospensione della prescrizione si caratterizza per la peculiarita' costituita dalla tassativita' dei casi previsti dalla legge; e che, se esorbita dalle attribuzioni del giudice delle leggi, quella di creare una nuova fattispecie di sospensione della prescrizione, deve ritenersi legittimo sindacare l'omissione legislativa nell'ambito di un'ipotesi gia' determinata, a condizione che la norma richiamata costituisca 'tertium comparationis', tale da rendere costituzionalmente illegittima l'omissione stessa e, quindi, doverosa la sentenza additiva della Corte - la famiglia legittima, essendo una realta' diversa dalla famiglia di fatto, non costituisce adeguato 'tertium comparationis', ed in quanto la sospensione della prescrizione implica precisi elementi formali e temporali che si ravvisano nel coniugio e non nella libera convivenza. - S. nn. 45/1980, 310/1989, 237/1986, 404/1988, 84/1992, 8/1996 e 127/1997. red.: S. Di Palma
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2941, n. 1, cod. civ., laddove, stabilendo che il corso della prescrizione resti sospeso tra i coniugi, non contiene analoga previsione per i conviventi 'more uxorio', in quanto - posto che l'istituto della prescrizione e' finalizzato all'obiettivo primario di garantire certezza nei rapporti giuridici, impedendo al titolare di un diritto di esercitarlo dopo un determinato periodo di tempo; che, in tale prospettiva, la sospensione della prescrizione si caratterizza per la peculiarita' costituita dalla tassativita' dei casi previsti dalla legge; e che, se esorbita dalle attribuzioni del giudice delle leggi, quella di creare una nuova fattispecie di sospensione della prescrizione, deve ritenersi legittimo sindacare l'omissione legislativa nell'ambito di un'ipotesi gia' determinata, a condizione che la norma richiamata costituisca 'tertium comparationis', tale da rendere costituzionalmente illegittima l'omissione stessa e, quindi, doverosa la sentenza additiva della Corte - la famiglia legittima, essendo una realta' diversa dalla famiglia di fatto, non costituisce adeguato 'tertium comparationis', ed in quanto la sospensione della prescrizione implica precisi elementi formali e temporali che si ravvisano nel coniugio e non nella libera convivenza. - S. nn. 45/1980, 310/1989, 237/1986, 404/1988, 84/1992, 8/1996 e 127/1997. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte