Ordinanza 7/1998 (ECLI:IT:COST:1998:7)
Massima numero 23672
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
26/01/1998; Decisione del
26/01/1998
Deposito del 29/01/1998; Pubblicazione in G. U. 04/02/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 7/98. SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPLICAZIONE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO DEL DIFENSORE DEL PROPOSTO A COMPARIRE ALL'UDIENZA CAMERALE - DIFFERIMENTO DI TALE UDIENZA - PRECLUSIONE DOVUTA ALLA MANCATA ESTENSIONE AL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA CONTENUTA NELL'ART. 486, COMMA 5, COD. PROC. PEN. - DEDOTTA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ASSERITA VIOLAZIONE, ALTRESI', DEL DIRITTO DI DIFESA DEL PROPOSTO - QUESTIONE MERAMENTE INTERPRETATIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'
ORD. 7/98. SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPLICAZIONE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO DEL DIFENSORE DEL PROPOSTO A COMPARIRE ALL'UDIENZA CAMERALE - DIFFERIMENTO DI TALE UDIENZA - PRECLUSIONE DOVUTA ALLA MANCATA ESTENSIONE AL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA CONTENUTA NELL'ART. 486, COMMA 5, COD. PROC. PEN. - DEDOTTA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ASSERITA VIOLAZIONE, ALTRESI', DEL DIRITTO DI DIFESA DEL PROPOSTO - QUESTIONE MERAMENTE INTERPRETATIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto - posto che il perdurante contrasto giurisprudenziale circa la riferibilita' dell'art. 486, comma 5, cod. proc. pen., anche al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione non consente di ritenere che si sia formato un <> riguardo all'estensibilita' del medesimo articolo a tale procedura - <> (da ultimo, sentenza n. 350 del 1997), altrimenti l'incidente di costituzionalita' persegue il solo fine di realizzare <> (v. sentenza n. 356/1996), rinviando cosi' alla stessa il compito, attraverso la pronunzia di illegittimita' costituzionale, di superare le perplessita' ermeneutiche che lo stesso giudice 'a quo' e' in grado di dissolvere. - Cfr., pure, tra le molte, S. n. 99/1997, nella quale si ribadisce che, ove siano possibili letture alternative della norma, si impone di scegliere quella ritenuta conforme alla Costituzione, <>. red.: G. Leo
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto - posto che il perdurante contrasto giurisprudenziale circa la riferibilita' dell'art. 486, comma 5, cod. proc. pen., anche al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione non consente di ritenere che si sia formato un <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte