Sentenza 11/1998 (ECLI:IT:COST:1998:11)
Massima numero 23680
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
28/01/1998; Decisione del
28/01/1998
Deposito del 05/02/1998; Pubblicazione in G. U. 11/02/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 11/98. REATI MILITARI - REATO DI RIFIUTO DEL SERVIZIO MILITARE DI LEVA - COLLOCAMENTO IN CONGEDO ASSOLUTO, PER INIDONEITA' FISICA, SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE O AL SERVIZIO MILITARE NON ARMATO - MANCATA PREVISIONE DI ESTINZIONE DEL REATO - PRETEASA DDISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A COLORO CHE, NON COLLOCATI IN CONGEDO ASSOLUTO, ABBIANO OTTENUTO L'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA - NON FONDATEZZA.
SENT. 11/98. REATI MILITARI - REATO DI RIFIUTO DEL SERVIZIO MILITARE DI LEVA - COLLOCAMENTO IN CONGEDO ASSOLUTO, PER INIDONEITA' FISICA, SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE O AL SERVIZIO MILITARE NON ARMATO - MANCATA PREVISIONE DI ESTINZIONE DEL REATO - PRETEASA DDISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A COLORO CHE, NON COLLOCATI IN CONGEDO ASSOLUTO, ABBIANO OTTENUTO L'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 7, l. 15 dicembre 1972 n. 772 (norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), come sost. dall'art. 2 l. 24 dicembre 1974 n. 695, nella parte in cui non prevede l'estinzione del reato e, se vi sia stata condanna, la cessazione dell'esecuzione di essa, delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale, nei confronti dell'imputato o del condannato che, successivamente alla presentazione della domanda per l'ammissione ad un servizio sostitutivo civile, non abbiano ottenuto alcun provvedimento in merito dal competente Ministro per la difesa, a causa del loro collocamento in congedo assoluto per motivi diversi dal raggiungimento del limite di eta' (nel caso di specie, l'imputato, essendo stato chiamato alle armi e dopo aver opposto il rifiuto, aveva successivamente presentato domanda di ammissione al servizio sostitutivo civile, a norma dell'art. 8, comma 4, e, qualche tempo dopo, era stato posto in congedo assoluto per inidoneita' fisica, risultando cosi' "prosciolto da ogni obbligo di servizio militare" ai sensi dell'art. 113 d.P.R. n. 237 del 1964), in quanto - posto che l'eventuale inapplicabilita' alla specie della causa di estinzione del reato prevista dall'art. 8, comma 7, e quindi la condanna per il reato previsto dall'art. 8, comma 2, di colui il quale, avendo proposto domanda di ammissione al servizio sostitutivo civile a norma dell'art. 8, comma 4, e' stato collocato in congedo assoluto per motivi di infermita', parrebbe in effetti violare l'art. 3 Cost. sotto il duplice profilo del divieto di disciplinare in modo uguale situazioni diverse e di disciplinare in modo diverso situazioni analoghe - costituisce una forzatura del sistema legislativo il ritenere che la norma impugnata regoli il caso di specie nel senso della inapplicabilita' della causa estintiva, tenuto conto che l'ultimo comma dell'art. 8 si inserisce come elemento finale in una disciplina che presuppone la perdurante inclusione del soggetto nel raggio dell'obbligazione militare e quindi l'esistenza del potere-dovere del Ministro di provvedere sulla domanda di adempimento di tale obbligazione tramite un servizio sostitutivo; sicche', nelle ipotesi in cui, come nella specie, nessun provvedimento sulla domanda sia stato preso a causa dell'esclusione del soggetto dall'obbligo di prestazione del servizio militare o del servizio civile sostitutivo, si e' fuori della portata dell'ultimo comma dell'art. 8, il quale non disciplina la fattispecie sottoposta al giudice rimettente. - S. n. 409/1989 red.: S. Di Palma
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 7, l. 15 dicembre 1972 n. 772 (norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), come sost. dall'art. 2 l. 24 dicembre 1974 n. 695, nella parte in cui non prevede l'estinzione del reato e, se vi sia stata condanna, la cessazione dell'esecuzione di essa, delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale, nei confronti dell'imputato o del condannato che, successivamente alla presentazione della domanda per l'ammissione ad un servizio sostitutivo civile, non abbiano ottenuto alcun provvedimento in merito dal competente Ministro per la difesa, a causa del loro collocamento in congedo assoluto per motivi diversi dal raggiungimento del limite di eta' (nel caso di specie, l'imputato, essendo stato chiamato alle armi e dopo aver opposto il rifiuto, aveva successivamente presentato domanda di ammissione al servizio sostitutivo civile, a norma dell'art. 8, comma 4, e, qualche tempo dopo, era stato posto in congedo assoluto per inidoneita' fisica, risultando cosi' "prosciolto da ogni obbligo di servizio militare" ai sensi dell'art. 113 d.P.R. n. 237 del 1964), in quanto - posto che l'eventuale inapplicabilita' alla specie della causa di estinzione del reato prevista dall'art. 8, comma 7, e quindi la condanna per il reato previsto dall'art. 8, comma 2, di colui il quale, avendo proposto domanda di ammissione al servizio sostitutivo civile a norma dell'art. 8, comma 4, e' stato collocato in congedo assoluto per motivi di infermita', parrebbe in effetti violare l'art. 3 Cost. sotto il duplice profilo del divieto di disciplinare in modo uguale situazioni diverse e di disciplinare in modo diverso situazioni analoghe - costituisce una forzatura del sistema legislativo il ritenere che la norma impugnata regoli il caso di specie nel senso della inapplicabilita' della causa estintiva, tenuto conto che l'ultimo comma dell'art. 8 si inserisce come elemento finale in una disciplina che presuppone la perdurante inclusione del soggetto nel raggio dell'obbligazione militare e quindi l'esistenza del potere-dovere del Ministro di provvedere sulla domanda di adempimento di tale obbligazione tramite un servizio sostitutivo; sicche', nelle ipotesi in cui, come nella specie, nessun provvedimento sulla domanda sia stato preso a causa dell'esclusione del soggetto dall'obbligo di prestazione del servizio militare o del servizio civile sostitutivo, si e' fuori della portata dell'ultimo comma dell'art. 8, il quale non disciplina la fattispecie sottoposta al giudice rimettente. - S. n. 409/1989 red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte