Parlamento - Petizione alle Camere - Natura giuridica dell'istituto - Diritto individuale, sebbene esercitabile collettivamente - Assenza di un obbligo, presso le Camere, di esaminare o deliberare sulla petizione - Tutela avverso il mancato esame mediante conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Esclusione (nel caso di specie, inammissibilità del conflitto proposto nei confronti di entrambe le Camere, del Consiglio dei ministri, del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Repubblica dai firmatari della petizione relativa al procedimento di conversione del d.l. n. 127 del 2021, che ha esteso l'obbligo della certificazione verde COVID-19 - c.d. green pass - per accedere ai luoghi di lavoro nelle pubbliche amministrazioni). (Classif. 172001).
Il diritto di petizione si configura quale diritto individuale, sebbene esercitabile collettivamente, regolato nella Parte I della Costituzione tra i rapporti politici, e non quale attribuzione costituzionale suscettibile di generare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Tali sono unicamente le attribuzioni previste nella Parte II della Costituzione, dedicata all'ordinamento della Repubblica. La presentazione di una petizione non determina, pertanto, un obbligo per le Camere di deliberare sulla stessa, né tantomeno di recepirne i contenuti, bensì un mero dovere di acquisirne il testo e assegnarlo alle commissioni competenti. (Precedente: O. 254/2021 - mass. 44436).
(Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile, per carenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dall'avvocato Daniele Gradara in proprio e in qualità di procuratore e difensore dei firmatari della petizione relativa al procedimento di conversione del d.l. n. 127 del 2021, che ha esteso l'obbligo della certificazione verde COVID-19 - c.d. green pass - per accedere ai luoghi di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, nei confronti di entrambe le Camere, del Consiglio dei ministri, del Presidente del Consiglio dei ministri, del Presidente della Repubblica, in seguito all'omesso esame da parte delle Camere della detta petizione. La mancanza dei requisiti di ammissibilità del conflitto preclude l'esame della richiesta di autorimessione delle questioni di legittimità costituzionale del d.l. n. 127 del 2021, come convertito, comunque manifestamente irrilevanti per la carenza del necessario nesso di pregiudizialità tra la risoluzione della questione medesima e la definizione del giudizio). (Precedenti: S. 313/2013 - mass. 37925; O. 101/2000 - mass. 25217).