Sentenza 12/1998 (ECLI:IT:COST:1998:12)
Massima numero 23743
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
28/01/1998; Decisione del
28/01/1998
Deposito del 05/02/1998; Pubblicazione in G. U. 11/02/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 12/98. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - DENUNCIA DEI REDDITI - CONIUGI IN REGIME DI COMUNIONE DEI BENI - REDDITI DI UN SOLO CONIUGE - POSSIBILITA' DI IMPUTARE TALE REDDITO IN PARTE ANCHE ALL'ALTRO CONIUGE PRIVO DI REDDITI PROPRI - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 29, 31 E 53 COST. - IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE 'A QUO' <> - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 12/98. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - DENUNCIA DEI REDDITI - CONIUGI IN REGIME DI COMUNIONE DEI BENI - REDDITI DI UN SOLO CONIUGE - POSSIBILITA' DI IMPUTARE TALE REDDITO IN PARTE ANCHE ALL'ALTRO CONIUGE PRIVO DI REDDITI PROPRI - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 29, 31 E 53 COST. - IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE 'A QUO' <
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 Cost. - a) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (recante: <>) - e specificamente dell'art. 3 - <>; b) dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (<>), che ha elevato le detrazioni di imposta per il coniuge a carico ed ha aumentato l'importo dell'assegno per il nucleo familiare, in riferimento, oltre che ai parametri gia' indicati, anche all'art. 24 Cost., poiche' la norma, essendo <>, in quanto, posto che il giudice 'a quo' non puo' rimettere una seconda volta alla Corte la medesima questione nel corso dello stesso grado del giudizio pendente fra le stesse parti, salvo che essa non venga riformulata in termini nuovi, con riferimento cioe' ad un quadro normativo ed argomentativo sostanzialmente diverso - e cio' per evitare un 'bis in idem' che si risolverebbe nella impugnazione della precedente decisione della Corte -; la questione ora prospettata 'sub' a) riproduce testualmente quella sollevata in un precedente giudizio sul quale la Corte ha deciso con la sentenza n. 358 del 1995. Invero, pur se la Commissione tributaria di primo grado di Genova ha addotto, nella sede attuale, ulteriori indicazioni e doglianze ed ha evocato 'sub' b un ulteriore parametro (l'art. 24 della Costituzione) ed una nuova normativa (l'art. 3 della legge finanziaria per il 1996), i termini della questione precedentemente proposta rimangono identici. - Nella materia di cui si discute, la Corte, fin dalla S. n. 179/1975 - con la quale e' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale del cumulo dei redditi dei coniugi - ha sempre rilevato che esistono diversi possibili rimedi, la cui scelta e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore. - Sulla impossibilita' per il giudice 'a quo' di rimettere una seconda volta alla Corte costituzionale la medesima questione nel corso del medesimo grado del giudizio pendente fra le stesse parti, cfr. S. nn. 350/1987; 257/1991; 433/1995 nonche' O. nn. 197/1983 e 536/1988. red.: G. Leo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 Cost. - a) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (recante: <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 29
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte