Sentenza 13/1998 (ECLI:IT:COST:1998:13)
Massima numero 23676
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  28/01/1998;  Decisione del  28/01/1998
Deposito del 05/02/1998; Pubblicazione in G. U. 11/02/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 13/98. SANITA' PUBBLICA - ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - DISPOSIZIONI IMPARTITE CON DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITA' - LAMENTATA INCIDENZA, IN RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE, SULLE COMPETENZE REGIONALI - INEFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO NEI CONFRONTI DELLA REGIONE IN SEGUITO ALLA SOSPENSIONE DI ESSO CON ORDINANZA DEL T.A.R. DEL LAZIO, E ALLA ADOZIONE DA PARTE DEL MINISTRO DI NUOVI DECRETI - MANCANZA DI MOTIVI, RICONOSCIUTA DA ENTRAMBE LE PARTI, PER LA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO - IMPROCEDIBILITA'.

Testo
E' improcedibile il conflitto di attribuzione promosso, nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Ministro della sanita' del 28 febbraio 1997, recante disposizioni in tema di "Attivita' libero professionale e incompatibilita' del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale", con ricorso della Regione Lombardia, - in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117 e 118 Cost., e in relazione, oltre che all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, agli artt. 5, 6, 15, 17, 18, 22, 47 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a numerose altre disposizioni di legge e al principio di legalita' - per la invasione delle competenze regionali lamentata a causa della disciplina amplissima, dettagliata e penetrante, di tutti i profili (economici, giuridici, procedurali e organizzativi) della libera professione, contenuta nel decreto, e dell'inserimento in esso di norme esorbitanti, comunque, sotto ogni aspetto, dall'ambito della potesta' regolamentare dell'organo governativo. Con il sopravvenire, infatti, nelle more del giudizio - dopo che l'efficacia del provvedimento impugnato era stata sospesa nel procedimento contemporaneamente avviato innanzi al T.A.R. del Lazio (con ordinanza l'appello contro la quale e' stato poi respinto dal Consiglio di Stato) e il Ministro aveva quindi spostato al 30 giugno il gia' fissato termine per l'attuazione delle impartite disposizioni - del decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175 (convertito nella legge 7 agosto 1997, n. 272) che ha in parte assunto in se' il contenuto di quelle e per altra parte ha previsto l'emanazione di nuovi decreti, adottati a loro volta dal Ministro il 31 luglio - deve riconoscersi che nessun effetto l'atto in questione ha prodotto, prima della sua sospensione - ne' e' idoneo a produrre - nei confronti della Regione ricorrente e pertanto, conformemente a quanto le parti hanno, nella sostanza, concordemente assentito - concludendo peraltro l'una per la cessazione della materia del contendere, e l'altra per la carenza di interesse alla decisione - non vi e' ormai piu' ragione di dar corso al giudizio. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte

legge  23/12/1978  n. 833  art. 3  

legge  23/12/1978  n. 833  art. 5  

legge  23/12/1978  n. 833  art. 6  

legge  23/12/1978  n. 833  art. 7  

legge  23/12/1978  n. 833  art. 11  

legge  23/12/1978  n. 833  art. 15  

legge  23/12/1978  n. 833  art. 17  

legge  23/12/1978  n. 833  art. 18  

legge  23/12/1978  n. 833  art. 22  

legge  23/12/1978  n. 833  art. 47  

legge  23/12/1978  n. 833  art. 53  

legge  23/12/1978  n. 833  art. 55  

decreto del Presidente della Repubblica  20/12/1979  n. 761  art. 35  

decreto legislativo  30/12/1992  n. 502  art. 1  

decreto legislativo  30/12/1992  n. 502  art. 2  

decreto legislativo  30/12/1992  n. 502  art. 3  

decreto legislativo  30/12/1992  n. 502  art. 4  

legge  23/08/1988  n. 400  art. 2    co. 3  

legge  23/08/1988  n. 400  art. 17  

legge  23/12/1996  n. 662  art. 1    co. 8  

legge  23/12/1996  n. 662  art. 1    co. 10  

legge  23/12/1996  n. 662  art. 1    co. 11  

legge  23/12/1996  n. 662  art. 1    co. 14