Sentenza 16/1998 (ECLI:IT:COST:1998:16)
Massima numero 23787
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
12/02/1998; Decisione del
12/02/1998
Deposito del 18/02/1998; Pubblicazione in G. U. 25/02/1998
Titolo
SENT. 16/98 B. PENA - SANZIONI SOSTITUTIVE - - <> ED <> PREVISTE DALLA LEGGE N. 689 DEL 1981 PER L'OPERATIVITA' DELLE PREDETTE SANZIONI - APPLICABILITA' AGLI IMPUTATI MINORENNI - IRRAGIONEVOLE EGUALE TRATTAMENTO DI IMPUTATI MINORENNI ED IMPUTATI MAGGIORENNI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 16/98 B. PENA - SANZIONI SOSTITUTIVE - - <
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 27, 31 Cost., l'art. 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (recante: <>), nella parte in cui non esclude che le condizioni soggettive in esso prevedute per l'applicazione delle sanzioni sostitutive si estendano agli imputati minorenni, in quanto - premesso che non appare osservante del principio della protezione della gioventu' un regime che collide con la funzione rieducativa della pena irrogata al minore facendo operare in sede di cognizione il rigido automatismo che e' insito nella previsione della norma denunciata, la quale preclude ogni valutazione del caso concreto, tanto da impedire la realizzazione della specifica funzione rieducativa perseguita dalle sanzioni sostitutive, desumibile anche dalle condizioni e dagli scopi che ne consentono l'accesso - l'assoluta parificazione tra adulti e minori rischia di <>, che devono caratterizzare la disciplina minorile. - Cfr. S. n. 107/1997 e, da ultimo, S. n. 403/1997. red. G. Leo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 27, 31 Cost., l'art. 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (recante: <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte