Sentenza 17/1998 (ECLI:IT:COST:1998:17)
Massima numero 23659
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
12/02/1998; Decisione del
12/02/1998
Deposito del 18/02/1998; Pubblicazione in G. U. 25/02/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 17/98. EDILIZIA E URBANISTICA - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - EDILIZIA POPOLARE ECONOMICA E SOVVENZIONATA - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E NUCLEI FAMILIARI FORMATI AL MASSIMO DA DUE PERSONE - CONSEGUENTE ESCLUSIONE DAL BENEFICIO DELLE COPPIE IL CUI NUCLEO FAMILIARE PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE SI SIA ACCRESCIUTO PER LA NASCITA DI UN FIGLIO - PRETESA IRRAZIONALITA' ED INCIDENZA SUI PRINCIPI DI TUTELA DELLA FAMIGLIA E DI PROTEZIONE DELL'INFANZIA - QUESTIONE RIPROPOSTA DAL GIUDICE RIMETTENTE, A SEGUITO DI RESTITUZIONE ATTI PER 'IUS SUPERVENIENS' CON ORDINANZA DELLA CORTE N. 506/1995, SUL PRESUPPOSTO DELLA PERMANENTE RILEVANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 17/98. EDILIZIA E URBANISTICA - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - EDILIZIA POPOLARE ECONOMICA E SOVVENZIONATA - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E NUCLEI FAMILIARI FORMATI AL MASSIMO DA DUE PERSONE - CONSEGUENTE ESCLUSIONE DAL BENEFICIO DELLE COPPIE IL CUI NUCLEO FAMILIARE PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE SI SIA ACCRESCIUTO PER LA NASCITA DI UN FIGLIO - PRETESA IRRAZIONALITA' ED INCIDENZA SUI PRINCIPI DI TUTELA DELLA FAMIGLIA E DI PROTEZIONE DELL'INFANZIA - QUESTIONE RIPROPOSTA DAL GIUDICE RIMETTENTE, A SEGUITO DI RESTITUZIONE ATTI PER 'IUS SUPERVENIENS' CON ORDINANZA DELLA CORTE N. 506/1995, SUL PRESUPPOSTO DELLA PERMANENTE RILEVANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3, 29 e 31 Cost., l'art. 11, comma primo, l. reg. Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (nel testo modificato dall'art. 10 l. reg. 2 dicembre 1988, n. 50 e previgente alle ulteriori modifiche introdotte dall'art. 10 l. reg. 16 marzo 1995, n. 13), nella parte in cui non consente - ai fini dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica - la permanenza nella graduatoria speciale riservata alle famiglie di recente o di prossima formazione dei nuclei familiari che, pur possedendo gli altri requisiti richiesti dalla medesima norma, risultino formati da un numero di componenti superiori a due a causa della sopravvenienza di figli, in quanto - posto che il legislatore regionale aveva inteso consentire l'inserimento e la successiva permanenza nella graduatoria speciale, riservata alla famiglia di nuova formazione, soltanto alle coppie senza figli che siano sposate da non piu' di due anni ed i cui componenti non superino i trent'anni di eta' - la norma impugnata, da un lato, opera una irragionevole discriminazione nei confronti della famiglia con prole, atteso che la sopravvenienza di un figlio non puo' essere elemento idoneo a far venire meno il gia' acquisito diritto all'inclusione nella graduatoria speciale, determinando una disparita' di trattamento tra diversi nuclei familiari tutti ugualmente di recente formazione, solo ad alcuni dei quali viene concesso il beneficio; dall'altro, penalizza le coppie con figli anziche' agevolarle considerato che la limitata disponibilita' di alloggi di edilizia residenziale pubblica ne rende assai difficile, in concreto, l'assegnazione a coloro che sono inseriti soltanto nella graduatoria generale, prima dei quali tendono ad essere soddisfatti gli iscritti nelle varie graduatorie speciali. red.: S. Di Palma
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3, 29 e 31 Cost., l'art. 11, comma primo, l. reg. Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (nel testo modificato dall'art. 10 l. reg. 2 dicembre 1988, n. 50 e previgente alle ulteriori modifiche introdotte dall'art. 10 l. reg. 16 marzo 1995, n. 13), nella parte in cui non consente - ai fini dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica - la permanenza nella graduatoria speciale riservata alle famiglie di recente o di prossima formazione dei nuclei familiari che, pur possedendo gli altri requisiti richiesti dalla medesima norma, risultino formati da un numero di componenti superiori a due a causa della sopravvenienza di figli, in quanto - posto che il legislatore regionale aveva inteso consentire l'inserimento e la successiva permanenza nella graduatoria speciale, riservata alla famiglia di nuova formazione, soltanto alle coppie senza figli che siano sposate da non piu' di due anni ed i cui componenti non superino i trent'anni di eta' - la norma impugnata, da un lato, opera una irragionevole discriminazione nei confronti della famiglia con prole, atteso che la sopravvenienza di un figlio non puo' essere elemento idoneo a far venire meno il gia' acquisito diritto all'inclusione nella graduatoria speciale, determinando una disparita' di trattamento tra diversi nuclei familiari tutti ugualmente di recente formazione, solo ad alcuni dei quali viene concesso il beneficio; dall'altro, penalizza le coppie con figli anziche' agevolarle considerato che la limitata disponibilita' di alloggi di edilizia residenziale pubblica ne rende assai difficile, in concreto, l'assegnazione a coloro che sono inseriti soltanto nella graduatoria generale, prima dei quali tendono ad essere soddisfatti gli iscritti nelle varie graduatorie speciali. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
Costituzione
art. 31
Altri parametri e norme interposte