Sentenza 18/1998 (ECLI:IT:COST:1998:18)
Massima numero 23837
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
12/02/1998; Decisione del
12/02/1998
Deposito del 18/02/1998; Pubblicazione in G. U. 04/03/1998
Titolo
SENT. 18/98 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CUMULO DI PENSIONE DIRETTA CON PENSIONE DI RIVERSIBILITA' CALCOLATA SU OLTRE 780 CONTRIBUTI SETTIMANALI - ASSERITA DISPARITA' NEL TRATTAMENTO COMPLESSIVO DEI SOGGETTI ISCRITTI ALLA STESSA GESTIONE INPS - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
SENT. 18/98 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CUMULO DI PENSIONE DIRETTA CON PENSIONE DI RIVERSIBILITA' CALCOLATA SU OLTRE 780 CONTRIBUTI SETTIMANALI - ASSERITA DISPARITA' NEL TRATTAMENTO COMPLESSIVO DEI SOGGETTI ISCRITTI ALLA STESSA GESTIONE INPS - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale -sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art 6, comma 3, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (recante: <>, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638 - nella parte in cui, derogando senza apparente giustificazione al criterio, ritenuto prioritario, che privilegia la pensione diretta, prevede l'integrazione al minimo della pensione ai superstiti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione non inferiore a 781, qualora la pensione diretta risulti basata su di una provvista contributiva piu' esigua, provocando cosi', secondo il rimettente, disparita' nel trattamento complessivo dei soggetti iscritti alla stessa gestione INPS - in quanto, premesso che il criterio censurato si inserisce in un congegno normativo complesso, frutto di uno sforzo di razionalizzazione della disciplina dell'integrazione al minimo delle pensioni, che la Corte ha gia' ritenuto nel suo insieme rispondente ai principi costituzionali (v. sentenze n. 418 del 1981 e 184 del 1988); la scelta di liquidare l'integrazione sulla pensione costituita per effetto di almeno 781 contribuzioni settimanali, qualora l'altra pensione risulti sorretta da una base contributiva piu' modesta, non costituisce una deroga ingiustificata al criterio che impone di privilegiare la pensione diretta, indicato per primo nella parte del denunciato terzo comma, che riguarda il caso di plurititolarita' di pensioni erogate dalla medesima gestione INPS, ne' puo' ritenersi in se' irragionevole, a causa dell'asserito venir meno della sua 'ratio' originaria: circostanza, questa, che non comporta necessariamente l'illegittimita' costituzionale sopravvenuta della disposizione stessa. Peraltro, nessun principio costituzionale, ne' la disciplina previdenziale nel suo complesso, accordano tutela alla pretesa dell'assicurato al trattamento pensionistico complessivo piu' favorevole; al contrario, i principi costituzionali, senza predeterminare la scelta, rimessa alla discrezionalita' del legislatore, dei criteri per la ragionevole individuazione della pensione da integrare, impongono al legislatore previdenziale l'integrazione di almeno una pensione, attraverso una erogazione ulteriore rispetto al trattamento dovuto in base ai contributi versati, al quale si aggiunge per assicurare al lavoratore in quiescenza il reddito minimo considerato necessario per far fronte alle esigenze di vita del titolare della pensione (v., da ultimo, sentenza n. 127 del 1997). - Cfr., da ultimo, S. nn. 417/1996 e O. n. 92/1997. - V., altresi', S. n. 495/1993, con la quale la Corte ha inteso garantire che la percentuale del sessanta per cento liquidata al coniuge superstite fosse calcolata sulla pensione del dante causa nell'importo comprensivo dell'integrazione al minimo a quest'ultimo spettante. red.: G. Leo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale -sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art 6, comma 3, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (recante: <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte