Sentenza 33/2022 (ECLI:IT:COST:2022:33)
Massima numero 44650
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  12/01/2022;  Decisione del  12/01/2022
Deposito del 15/02/2022; Pubblicazione in G. U. 16/02/2022
Massime associate alla pronuncia:  44651


Titolo
Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Valutazione riferita al momento della prospettazione delle questioni, quale espressione del principio di autonomia del giudizio incidentale - Ininfluenza delle sopravvenienze di fatto. (Classif. 112005).

Testo
Dall'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel nuovo testo approvato con delibera del 22 luglio 2021 (corrispondente al precedente art. 18, in vigore alla data dell'ordinanza di rimessione), si desume un principio generale di autonomia del giudizio incidentale di costituzionalità, che, come tale, non risente delle vicende di fatto successive all'ordinanza di rimessione concernenti il rapporto dedotto nel giudizio principale: sicché la rilevanza delle questioni rispetto alla decisione del processo a quo deve essere vagliata ex ante, con riferimento al momento della prospettazione delle questioni stesse. (Precedenti: S. 127/2021 - mass. 43893; S. 270/2020 - mass. 42912; S. 85/2020 - mass. 43540).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 21