Sentenza 33/2022 (ECLI:IT:COST:2022:33)
Massima numero 44650
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
12/01/2022; Decisione del
12/01/2022
Deposito del 15/02/2022; Pubblicazione in G. U. 16/02/2022
Massime associate alla pronuncia:
44651
Titolo
Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Valutazione riferita al momento della prospettazione delle questioni, quale espressione del principio di autonomia del giudizio incidentale - Ininfluenza delle sopravvenienze di fatto. (Classif. 112005).
Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Valutazione riferita al momento della prospettazione delle questioni, quale espressione del principio di autonomia del giudizio incidentale - Ininfluenza delle sopravvenienze di fatto. (Classif. 112005).
Testo
Dall'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel nuovo testo approvato con delibera del 22 luglio 2021 (corrispondente al precedente art. 18, in vigore alla data dell'ordinanza di rimessione), si desume un principio generale di autonomia del giudizio incidentale di costituzionalità, che, come tale, non risente delle vicende di fatto successive all'ordinanza di rimessione concernenti il rapporto dedotto nel giudizio principale: sicché la rilevanza delle questioni rispetto alla decisione del processo a quo deve essere vagliata ex ante, con riferimento al momento della prospettazione delle questioni stesse. (Precedenti: S. 127/2021 - mass. 43893; S. 270/2020 - mass. 42912; S. 85/2020 - mass. 43540).
Dall'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel nuovo testo approvato con delibera del 22 luglio 2021 (corrispondente al precedente art. 18, in vigore alla data dell'ordinanza di rimessione), si desume un principio generale di autonomia del giudizio incidentale di costituzionalità, che, come tale, non risente delle vicende di fatto successive all'ordinanza di rimessione concernenti il rapporto dedotto nel giudizio principale: sicché la rilevanza delle questioni rispetto alla decisione del processo a quo deve essere vagliata ex ante, con riferimento al momento della prospettazione delle questioni stesse. (Precedenti: S. 127/2021 - mass. 43893; S. 270/2020 - mass. 42912; S. 85/2020 - mass. 43540).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
n.
art. 21