Sentenza 18/1998 (ECLI:IT:COST:1998:18)
Massima numero 23839
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
12/02/1998; Decisione del
12/02/1998
Deposito del 18/02/1998; Pubblicazione in G. U. 04/03/1998
Titolo
SENT. 18/98 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - SOGGETTI ISCRITTI ALLA STESSA GESTIONE INPS - TRASFERIMENTO DELL'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO DALLA PENSIONE DIRETTA A QUELLA DI RIVERSIBILITA' - ASSERITA <> - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
SENT. 18/98 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - SOGGETTI ISCRITTI ALLA STESSA GESTIONE INPS - TRASFERIMENTO DELL'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO DALLA PENSIONE DIRETTA A QUELLA DI RIVERSIBILITA' - ASSERITA <
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 29 Cost. - dell'art. 6, comma 3, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638 - nella parte in cui, prevedendo il trasferimento dell'integrazione al trattamento minimo dalla pensione diretta, costituita per effetto di un minimo di contribuzioni settimanali non inferiore a 781, alla pensione di riversibilita' che soddisfi il predetto requisito contributivo, <> - in quanto la circostanza che il meccanismo legislativo censurato possa risultare meno favorevole dal punto di vista del trattamento pensionistico complessivo non interferisce negativamente con il regime della pensione di riversibilita', mentre l'eventualita' che un diverso criterio di scelta della pensione da integrare possa in taluni casi comportare la liquidazione, da parte della stessa gestione o di gestioni diverse, di un trattamento complessivo piu' favorevole, di per se' non rileva ai fini della valutazione della legittimita' costituzionale della disposizione impugnata. Peraltro, la Corte ha gia' avuto occasione di chiarire, affermando la legittimita' del cumulo tra la cosiddetta <> dell'integrazione al minimo della pensione diretta spettante al 'de cuius' e l'autonomo diritto all'integrazione al minimo della pensione di riversibilita', che <> (sentenza n. 495/1993). - Cfr., pure, S. n. 926/1988. red.: G. Leo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 29 Cost. - dell'art. 6, comma 3, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638 - nella parte in cui, prevedendo il trasferimento dell'integrazione al trattamento minimo dalla pensione diretta, costituita per effetto di un minimo di contribuzioni settimanali non inferiore a 781, alla pensione di riversibilita' che soddisfi il predetto requisito contributivo, <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 29
Altri parametri e norme interposte