Sentenza 19/1998 (ECLI:IT:COST:1998:19)
Massima numero 23682
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
12/02/1998; Decisione del
12/02/1998
Deposito del 18/02/1998; Pubblicazione in G. U. 04/03/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 19/98. LAVORO - CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE - ESTINZIONE DEL REATO CON L'ADEMPIMENTO DELLA PRESCRIZIONE IMPARTITA DALL'ORGANO DI VIGILANZA NEL TERMINE FISSATO E CON IL PAGAMENTO DELL'OBLAZIONE - ASSERITA MANCATA PREVISIONE IN CASO DI ELIMINAZIONE DELLA VIOLAZIONE PRIMA DELLA PRESCRIZIONE DELL'ORGANO DI VIGILANZA OVVERO IN CASO DI REGOLARIZZAZIONE NONOSTANTE LA MANCATA O DIFETTOSA PRESCRIZIONE DA PARTE DELLO STESSO ORGANO - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - NON FONDATEZZA.
SENT. 19/98. LAVORO - CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE - ESTINZIONE DEL REATO CON L'ADEMPIMENTO DELLA PRESCRIZIONE IMPARTITA DALL'ORGANO DI VIGILANZA NEL TERMINE FISSATO E CON IL PAGAMENTO DELL'OBLAZIONE - ASSERITA MANCATA PREVISIONE IN CASO DI ELIMINAZIONE DELLA VIOLAZIONE PRIMA DELLA PRESCRIZIONE DELL'ORGANO DI VIGILANZA OVVERO IN CASO DI REGOLARIZZAZIONE NONOSTANTE LA MANCATA O DIFETTOSA PRESCRIZIONE DA PARTE DELLO STESSO ORGANO - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - NON FONDATEZZA.
Testo
Non sono fondate, con riferimento all'art. 3 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 1, d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro) - nella parte in cui non prevede che possano essere ammessi alla definizione in via amministrativa con conseguente dichiarazione di estinzione del reato coloro i quali abbiano regolarizzato la violazione prima che l'autorita' di vigilanza abbia impartito la prescrizione, o abbiano regolarizzato la violazione nonostante l'organo di vigilanza abbia omesso di impartire la prescrizione, ovvero l'abbia impartita senza osservare le forme legislativamente richieste - in quanto - posto che e' dovere del giudice privilegiare una lettura delle norme conforme a Costituzione; che il sistema delineato dal capo II d.lgs. n. 758 del 1994, dedicato all'estinzione della contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro sanzionate alternativamente con la pena dell'arresto o dell'ammenda, disciplina un peculiare e articolato meccanismo funzionalmente destinato all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della violazione accertata, accompagnato dall'effetto estintivo del reato, cosi' legittimando prassi gia' invalse in tema di contravvenzioni antinfortunistiche; che la nuova normativa mira, da un lato, ad assicurare l'effettivita' dell'osservanza delle misure di prevenzione e di protezione in tema di sicurezza e igiene sul lavoro (materia in cui l'interesse alla regolarizzazione delle violazioni, e alla correlativa tutela dei lavoratori, e' di gran lunga prevalente rispetto all'applicazione della sanzione penale), e, dall'altro, a conseguire una consistente deflazione processuale; e che ambedue le ragioni che ispirano la disciplina in esame ricorrono nel caso in cui il contravventore abbia spontaneamente e autonomamente provveduto a eliminare le conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione prima o, comunque, indipendentemente dalla prescrizione dell'organo di vigilanza - deve ritenersi consentita un'applicazione della disciplina in base alla quale, in caso di notizia di reato acquisita da un'autorita' di polizia giudiziaria diversa dall'organo di vigilanza e di spontanea regolarizzazione da parte del contravventore, l'organo di vigilanza sia autorizzato ad impartire "ora per allora" la prescrizione prevista dall'art. 20, ovvero, ed a maggior ragione, a ratificare nelle forme dovute prescrizioni irritualmente impartite, nonche' a verificare l'avvenuta eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e ad ammettere il contravventore al pagamento della somma determinata a norma dell'art. 21, commi 1 e 2, si' che l'autore dell'illecito, previo pagamento della somma stabilita, possa usufruire dell'estinzione del reato disciplinata dall'art. 24. red.: S. Di Palma
Non sono fondate, con riferimento all'art. 3 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 1, d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro) - nella parte in cui non prevede che possano essere ammessi alla definizione in via amministrativa con conseguente dichiarazione di estinzione del reato coloro i quali abbiano regolarizzato la violazione prima che l'autorita' di vigilanza abbia impartito la prescrizione, o abbiano regolarizzato la violazione nonostante l'organo di vigilanza abbia omesso di impartire la prescrizione, ovvero l'abbia impartita senza osservare le forme legislativamente richieste - in quanto - posto che e' dovere del giudice privilegiare una lettura delle norme conforme a Costituzione; che il sistema delineato dal capo II d.lgs. n. 758 del 1994, dedicato all'estinzione della contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro sanzionate alternativamente con la pena dell'arresto o dell'ammenda, disciplina un peculiare e articolato meccanismo funzionalmente destinato all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della violazione accertata, accompagnato dall'effetto estintivo del reato, cosi' legittimando prassi gia' invalse in tema di contravvenzioni antinfortunistiche; che la nuova normativa mira, da un lato, ad assicurare l'effettivita' dell'osservanza delle misure di prevenzione e di protezione in tema di sicurezza e igiene sul lavoro (materia in cui l'interesse alla regolarizzazione delle violazioni, e alla correlativa tutela dei lavoratori, e' di gran lunga prevalente rispetto all'applicazione della sanzione penale), e, dall'altro, a conseguire una consistente deflazione processuale; e che ambedue le ragioni che ispirano la disciplina in esame ricorrono nel caso in cui il contravventore abbia spontaneamente e autonomamente provveduto a eliminare le conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione prima o, comunque, indipendentemente dalla prescrizione dell'organo di vigilanza - deve ritenersi consentita un'applicazione della disciplina in base alla quale, in caso di notizia di reato acquisita da un'autorita' di polizia giudiziaria diversa dall'organo di vigilanza e di spontanea regolarizzazione da parte del contravventore, l'organo di vigilanza sia autorizzato ad impartire "ora per allora" la prescrizione prevista dall'art. 20, ovvero, ed a maggior ragione, a ratificare nelle forme dovute prescrizioni irritualmente impartite, nonche' a verificare l'avvenuta eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e ad ammettere il contravventore al pagamento della somma determinata a norma dell'art. 21, commi 1 e 2, si' che l'autore dell'illecito, previo pagamento della somma stabilita, possa usufruire dell'estinzione del reato disciplinata dall'art. 24. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte