Ordinanza 20/1998 (ECLI:IT:COST:1998:20)
Massima numero 23687
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
12/02/1998; Decisione del
12/02/1998
Deposito del 18/02/1998; Pubblicazione in G. U. 04/03/1998
Massime associate alla pronuncia:
23783
Titolo
ORD. 20/98 A. AMBIENTE (TUTELA DELL') - INQUINAMENTO - SCARICHI DA UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE (NELLA SPECIE: FRANTOI OLEARI) - OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI, DEI LIMITI E DEGLI INDICI DI ACCETTABILITA' PREVISTI DALLA LEGGE N. 319/1975 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - ESCLUSIONE - CONSEGUENTE DEPENALIZZAZIONE DI CONDOTTA NOCIVA ALL'AMBIENTE E ALLA SALUTE - PRETESO INGIUSTIFICATO TRATTAMENTO DI PRIVILEGIO RISPETTO AGLI SCARICHI DI ALTRI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 330/1996 DI INAMMISSIBILITA' DI QUESTIONE ANALOGA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 20/98 A. AMBIENTE (TUTELA DELL') - INQUINAMENTO - SCARICHI DA UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE (NELLA SPECIE: FRANTOI OLEARI) - OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI, DEI LIMITI E DEGLI INDICI DI ACCETTABILITA' PREVISTI DALLA LEGGE N. 319/1975 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - ESCLUSIONE - CONSEGUENTE DEPENALIZZAZIONE DI CONDOTTA NOCIVA ALL'AMBIENTE E ALLA SALUTE - PRETESO INGIUSTIFICATO TRATTAMENTO DI PRIVILEGIO RISPETTO AGLI SCARICHI DI ALTRI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 330/1996 DI INAMMISSIBILITA' DI QUESTIONE ANALOGA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Sono manifestamente inammissibili per irrilevanza le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 3, 8 e 10, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari), sollevate in riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 32, 41 - e 41, secondo comma - della Costituzione, giacche' le norme denunciate dettano la nuova disciplina amministrativa per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione provenienti dagli scarichi dei frantoi oleari e le sanzioni per il loro spandimento, ma non riguardano fatti anteriori all'entrata in vigore delle nuove norme, delle quali i giudici rimettenti non devono fare applicazione, riguardando le imputazioni per cui essi procedono scarichi provenienti da frantoi oleari effettuati in violazione della legge 10 maggio 1976, n. 319, commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 574 del 1996. red.: S. Di Palma
Sono manifestamente inammissibili per irrilevanza le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 3, 8 e 10, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari), sollevate in riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 32, 41 - e 41, secondo comma - della Costituzione, giacche' le norme denunciate dettano la nuova disciplina amministrativa per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione provenienti dagli scarichi dei frantoi oleari e le sanzioni per il loro spandimento, ma non riguardano fatti anteriori all'entrata in vigore delle nuove norme, delle quali i giudici rimettenti non devono fare applicazione, riguardando le imputazioni per cui essi procedono scarichi provenienti da frantoi oleari effettuati in violazione della legge 10 maggio 1976, n. 319, commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 574 del 1996. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 9
co. 2
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 41
co. 1
Costituzione
art. 41
co. 2
Altri parametri e norme interposte