Ordinanza 20/1998 (ECLI:IT:COST:1998:20)
Massima numero 23783
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
12/02/1998; Decisione del
12/02/1998
Deposito del 18/02/1998; Pubblicazione in G. U. 04/03/1998
Massime associate alla pronuncia:
23687
Titolo
ORD. 20/98 B. AMBIENTE (TUTELA DELL') - INQUINAMENTO - SCARICHI DA UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE (NELLA SPECIE: FRANTOI OLEARI) - SANATORIA DEGLI EFFETTI PRODOTTISI E DEI RAPPORTI GIURIDICI SORTI SULLA BASE DI ALCUNI DECRETI LEGGI IN MATERIA, TUTTI NON CONVERTITI - PREVISTA NON PUNIBILITA', A DETERMINATE CONDIZIONI, PER I FATTI COMMESSI, IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 319 DEL 1976, PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 574 DEL 1996 - LAMENTATA CONSEGUENTE DEPENALIZZAZIONE DI CONDOTTA NOCIVA ALL'AMBIENTE E ALLA SALUTE - DENUNCIATO INGIUSTIFICATO TRATTAMENTO DI PRIVILEGIO RISPETTO AGLI SCARICHI DI ALTRI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' PER MANCATA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA.
ORD. 20/98 B. AMBIENTE (TUTELA DELL') - INQUINAMENTO - SCARICHI DA UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE (NELLA SPECIE: FRANTOI OLEARI) - SANATORIA DEGLI EFFETTI PRODOTTISI E DEI RAPPORTI GIURIDICI SORTI SULLA BASE DI ALCUNI DECRETI LEGGI IN MATERIA, TUTTI NON CONVERTITI - PREVISTA NON PUNIBILITA', A DETERMINATE CONDIZIONI, PER I FATTI COMMESSI, IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 319 DEL 1976, PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 574 DEL 1996 - LAMENTATA CONSEGUENTE DEPENALIZZAZIONE DI CONDOTTA NOCIVA ALL'AMBIENTE E ALLA SALUTE - DENUNCIATO INGIUSTIFICATO TRATTAMENTO DI PRIVILEGIO RISPETTO AGLI SCARICHI DI ALTRI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' PER MANCATA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA.
Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 10, commi 3 e 4, della legge 11 novembre 1976, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari), sollevate in riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 32 e 41, secondo comma, della Costituzione, mancando nelle ordinanze di rimessione l'esposizione del fatto che chiarisca se ricorrano, nei giudizi principali, le condizioni alle quali la legge subordina la causa di non punibilita' per le violazioni della legge 10 maggio 1976, n. 319 commesse prima della entrata in vigore della legge n. 574 del 1996, come pure mancando la motivazione sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale della norma che fa salvi gli effetti prodottisi sulla base dei decreti-legge decaduti. red.: S. Pomodoro
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 10, commi 3 e 4, della legge 11 novembre 1976, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari), sollevate in riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 32 e 41, secondo comma, della Costituzione, mancando nelle ordinanze di rimessione l'esposizione del fatto che chiarisca se ricorrano, nei giudizi principali, le condizioni alle quali la legge subordina la causa di non punibilita' per le violazioni della legge 10 maggio 1976, n. 319 commesse prima della entrata in vigore della legge n. 574 del 1996, come pure mancando la motivazione sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale della norma che fa salvi gli effetti prodottisi sulla base dei decreti-legge decaduti. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 9
co. 2
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 41
co. 2
Altri parametri e norme interposte