Ordinanza 23/1998 (ECLI:IT:COST:1998:23)
Massima numero 23890
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
12/02/1998; Decisione del
12/02/1998
Deposito del 18/02/1998; Pubblicazione in G. U. 04/03/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 23/98. PROCESSO PENALE - ESAME DI PERSONE IMPUTATE IN PROCEDIMENTO CONNESSO - ATTRIBUZIONE DELLA FACOLTA' DI NON RISPONDERE A SOGGETTI CONDANNATI CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO O AMMESSI A PROGRAMMA DI PROTEZIONE - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - ASSERITA LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
ORD. 23/98. PROCESSO PENALE - ESAME DI PERSONE IMPUTATE IN PROCEDIMENTO CONNESSO - ATTRIBUZIONE DELLA FACOLTA' DI NON RISPONDERE A SOGGETTI CONDANNATI CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO O AMMESSI A PROGRAMMA DI PROTEZIONE - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - ASSERITA LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Testo
Deve ordinarsi, per una nuova valutazione della rilevanza, la restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 210, comma 4, cod. proc. pen., sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97 Cost., nella parte in cui riconosce agli imputati in un procedimento connesso la facolta' di non rispondere anche quando tali soggetti siano stati condannati con sentenza passata in giudicato o ammessi a programma di protezione, in quanto, successivamente all'ordinanza di rimessione, e' entrata in vigore la legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove) che ha, tra l'altro, modificato la disciplina complessiva dell'utilizzazione probatoria delle dichiarazioni rese da un imputato in un procedimento connesso. red.: M. Maiella
Deve ordinarsi, per una nuova valutazione della rilevanza, la restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 210, comma 4, cod. proc. pen., sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97 Cost., nella parte in cui riconosce agli imputati in un procedimento connesso la facolta' di non rispondere anche quando tali soggetti siano stati condannati con sentenza passata in giudicato o ammessi a programma di protezione, in quanto, successivamente all'ordinanza di rimessione, e' entrata in vigore la legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove) che ha, tra l'altro, modificato la disciplina complessiva dell'utilizzazione probatoria delle dichiarazioni rese da un imputato in un procedimento connesso. red.: M. Maiella
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte