Sentenza 27/1998 (ECLI:IT:COST:1998:27)
Massima numero 23685
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  23/02/1998;  Decisione del  23/02/1998
Deposito del 26/02/1998; Pubblicazione in G. U. 04/03/1998
Massime associate alla pronuncia:  23686


Titolo
SENT. 27/98 A. SALUTE (TUTELA DELLA) - TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI - DANNI RIPORTATI DAL VACCINATO - INDENNIZZO - OMESSA PREVISIONE PER I VACCINATI NEL PERIODO DI VIGENZA DELLA L. N. 695 DEL 1959 - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 32 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2 e 32 Cost., l'art. 1, comma 1, l. 25 febbraio 1992 n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo, alle condizioni ivi stabilite, di coloro che siano stati sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959 n. 695 (Provvedimenti per rendere integrale la vaccinazione antipoliomelitica), in quanto - posto che la vaccinazione antipoliomelitica e' stata resa obbligatoria con legge 4 febbraio 1966 n. 51; che, anteriormente alla predetta legge, la legge 30 luglio 1959 n. 695 aveva fortemente incentivato la vaccinazione pur non imponendola come obbligo giuridico; e che non e' costituzionalmente lecito alla stregua degli artt. 2 e 32 Cost., richiedere che il singolo esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo, senza che la collettivita' stessa sia disposta a condividere, come e' possibile, il peso delle eventuali conseguenze negative - non vi e' ragione di differenziare, dal punto di vista dell'anzidetto principio, il caso in cui il trattamento sanitario sia imposto per legge da quello in cui esso sia, in base ad una legge, promosso dalla pubblica autorita' in vista della sua diffusione capillare nella societa'; il caso in cui si annulla la libera determinazione individuale attraverso la comminazione di una sanzione, da quello in cui si fa appello alla collaborazione dei singoli a un programma di politica sanitaria. - S. nn. 307/1990, 118/1996. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte