Sentenza 29/1998 (ECLI:IT:COST:1998:29)
Massima numero 23748
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
23/02/1998; Decisione del
23/02/1998
Deposito del 26/02/1998; Pubblicazione in G. U. 04/03/1998
Massime associate alla pronuncia:
23749
Titolo
SENT. 29/98 A. PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - PRINCIPIO DI NON IMPUGNABILITA' - FONDAMENTO - PORTATA - INDEROGABILITA'.
SENT. 29/98 A. PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - PRINCIPIO DI NON IMPUGNABILITA' - FONDAMENTO - PORTATA - INDEROGABILITA'.
Testo
Con lo stabilire che contro le decisioni della Corte costituzionale non e' ammessa alcuna impugnazione, l'art. 137, terzo comma, Cost., preclude in modo assoluto ogni tipo di gravame diretto a contrastare, annullare o riformare, in tutto o in parte, le sue pronunce. In coerenza con la natura della Corte costituzionale e con il carattere delle sue funzioni, esso pone infatti una regola generale, priva di eccezioni, che non solo interdice gravami devoluti ad altri giudici - giacche' non e' configurabile un giudizio superiore a quello dell'unico organo di giurisdizione costituzionale - ma riguarda qualsiasi tipo di impugnazione, rimanendo cosi' inibita - quale che sia lo strumento con il quale il sindacato e' richiesto - ogni domanda proposta per ottenere la riforma, pur se solo nella motivazione, di una sentenza della Corte, o ad eliderne gli effetti, anche attraverso un ricorso alla stessa Corte. red.: S. Pomodoro
Con lo stabilire che contro le decisioni della Corte costituzionale non e' ammessa alcuna impugnazione, l'art. 137, terzo comma, Cost., preclude in modo assoluto ogni tipo di gravame diretto a contrastare, annullare o riformare, in tutto o in parte, le sue pronunce. In coerenza con la natura della Corte costituzionale e con il carattere delle sue funzioni, esso pone infatti una regola generale, priva di eccezioni, che non solo interdice gravami devoluti ad altri giudici - giacche' non e' configurabile un giudizio superiore a quello dell'unico organo di giurisdizione costituzionale - ma riguarda qualsiasi tipo di impugnazione, rimanendo cosi' inibita - quale che sia lo strumento con il quale il sindacato e' richiesto - ogni domanda proposta per ottenere la riforma, pur se solo nella motivazione, di una sentenza della Corte, o ad eliderne gli effetti, anche attraverso un ricorso alla stessa Corte. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 137
co. 3
Altri parametri e norme interposte