Sentenza 29/1998 (ECLI:IT:COST:1998:29)
Massima numero 23749
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
23/02/1998; Decisione del
23/02/1998
Deposito del 26/02/1998; Pubblicazione in G. U. 04/03/1998
Massime associate alla pronuncia:
23748
Titolo
SENT. 29/98 B. REFERENDUM - SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE CON CUI SONO STATI RITENUTI NON SOTTOPONIBILI A CONSULTAZIONE POPOLARE I REFERENDUM RICHIESTI DA VARIE REGIONI IN MATERIA DI MINISTERO DELLA SANITA', FUNZIONI DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO ECC. - CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATI DALLE REGIONI PUGLIA E LOMBARDIA, IN RELAZIONE A TALI SENTENZE, NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - LAMENTATA INDIVIDUAZIONE, IN SEDE IMPROPRIA, DI PRINCIPI COSTITUZIONALI FONDAMENTALI, CON CONSEGUENTE INCIDENZA SULLA SFERA DI COMPETENZA GARANTITA DALLA COSTITUZIONE ALLE REGIONI E ILLEGITTIMA APPOSIZIONE DI LIMITI FINANCO AL POTERE DI REVISIONE COSTITUZIONALE - CONTRASTO DEI PROPOSTI RICORSI CON IL PRINCIPIO DI NON IMPUGNABILITA' DELLE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 29/98 B. REFERENDUM - SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE CON CUI SONO STATI RITENUTI NON SOTTOPONIBILI A CONSULTAZIONE POPOLARE I REFERENDUM RICHIESTI DA VARIE REGIONI IN MATERIA DI MINISTERO DELLA SANITA', FUNZIONI DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO ECC. - CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATI DALLE REGIONI PUGLIA E LOMBARDIA, IN RELAZIONE A TALI SENTENZE, NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - LAMENTATA INDIVIDUAZIONE, IN SEDE IMPROPRIA, DI PRINCIPI COSTITUZIONALI FONDAMENTALI, CON CONSEGUENTE INCIDENZA SULLA SFERA DI COMPETENZA GARANTITA DALLA COSTITUZIONE ALLE REGIONI E ILLEGITTIMA APPOSIZIONE DI LIMITI FINANCO AL POTERE DI REVISIONE COSTITUZIONALE - CONTRASTO DEI PROPOSTI RICORSI CON IL PRINCIPIO DI NON IMPUGNABILITA' DELLE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Sono inammissibili i conflitti di attribuzione tra Regioni e Stato sollevati, con ricorsi delle Regioni Puglia e Lombardia, in riferimento agli artt. 5, 71, 75, 121, 134 e 138 Cost., e all'art. 2, comma primo, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, in relazione alle decisioni della Corte costituzionale nn. 17, 18, 19, 20 e 24 del 1997, con le quali si e' escluso che potessero essere oggetto della richiesta consultazione popolare i 'referendum' proposti dalle ricorrenti e da altre Regioni, in materia, rispettivamente: di istituzione e riordinamento del Ministero della sanita'; di funzioni statali di indirizzo e coordinamento; di limiti alle attivita' promozionali delle Regioni all'estero; di partecipazione delle Regioni alle attivita' dell'Unione europea; di direttive dello Stato riguardo all'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle Regioni. Decisiva, infatti, rispetto ad ogni valutazione di merito -come pure al rinvio della decisione, richiesto in udienza, ad una data successiva all'esito della procedura di revisione della Parte Seconda della Costituzione prevista dalla legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1 - e' l'eccezione preliminare opposta dall'Avvocatura dello Stato, per il Presidente del Consiglio, con riferimento all'art. 137, terzo comma, Cost.. Atteso che, con il richiedere l'annullamento, in tutto o in parte, delle sentenze suddette, i ricorsi in questione si dimostrano diretti a censurare il modo in cui si e' concretamente esplicata al riguardo la giurisdizione della Corte, e sostanzialmente propongono, nelle forme del conflitto di attribuzione, una impugnazione delle sue sentenze, esclusa dalla Costituzione. - Cfr. O. n. 77/1981. V. anche la precedente massima A. red.: S. Pomodoro
Sono inammissibili i conflitti di attribuzione tra Regioni e Stato sollevati, con ricorsi delle Regioni Puglia e Lombardia, in riferimento agli artt. 5, 71, 75, 121, 134 e 138 Cost., e all'art. 2, comma primo, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, in relazione alle decisioni della Corte costituzionale nn. 17, 18, 19, 20 e 24 del 1997, con le quali si e' escluso che potessero essere oggetto della richiesta consultazione popolare i 'referendum' proposti dalle ricorrenti e da altre Regioni, in materia, rispettivamente: di istituzione e riordinamento del Ministero della sanita'; di funzioni statali di indirizzo e coordinamento; di limiti alle attivita' promozionali delle Regioni all'estero; di partecipazione delle Regioni alle attivita' dell'Unione europea; di direttive dello Stato riguardo all'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle Regioni. Decisiva, infatti, rispetto ad ogni valutazione di merito -come pure al rinvio della decisione, richiesto in udienza, ad una data successiva all'esito della procedura di revisione della Parte Seconda della Costituzione prevista dalla legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1 - e' l'eccezione preliminare opposta dall'Avvocatura dello Stato, per il Presidente del Consiglio, con riferimento all'art. 137, terzo comma, Cost.. Atteso che, con il richiedere l'annullamento, in tutto o in parte, delle sentenze suddette, i ricorsi in questione si dimostrano diretti a censurare il modo in cui si e' concretamente esplicata al riguardo la giurisdizione della Corte, e sostanzialmente propongono, nelle forme del conflitto di attribuzione, una impugnazione delle sue sentenze, esclusa dalla Costituzione. - Cfr. O. n. 77/1981. V. anche la precedente massima A. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 71
Costituzione
art. 75
Costituzione
art. 121
Costituzione
art. 134
Costituzione
art. 138
Costituzione
art. 137
co. 3
legge costituzionale
art. 2
co. 1
Altri parametri e norme interposte