Sentenza 30/1998 (ECLI:IT:COST:1998:30)
Massima numero 23764
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
23/02/1998; Decisione del
23/02/1998
Deposito del 26/02/1998; Pubblicazione in G. U. 04/03/1998
Titolo
SENT. 30/98 B. TRASPORTI PUBBLICI - TRASPORTI DI INTERESSE REGIONALE E PROVINCIALE - COMPETENZE DELLO STATO E DELLE REGIONI (E PROVINCE AUTONOME) - CRITERI DI RIPARTIZIONE - PRINCIPI STABILITI DALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - APPLICABILITA' RIGUARDO ALLE COMPETENZE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO IN MATERIA DI TRASPORTO SCOLASTICO.
SENT. 30/98 B. TRASPORTI PUBBLICI - TRASPORTI DI INTERESSE REGIONALE E PROVINCIALE - COMPETENZE DELLO STATO E DELLE REGIONI (E PROVINCE AUTONOME) - CRITERI DI RIPARTIZIONE - PRINCIPI STABILITI DALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - APPLICABILITA' RIGUARDO ALLE COMPETENZE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO IN MATERIA DI TRASPORTO SCOLASTICO.
Testo
Riguardo alle competenze, legislativa e amministrativa, spettanti alle Province autonome in base all'art. 8, nn. 18 e 27, e all'art. 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in ordine al servizio del trasporto gratuito degli studenti - in quanto ricompreso nelle materie sia dell'assistenza scolastica, sia dei trasporti di interesse provinciale - e' da tener presente che il trasferimento alle Province delle funzioni amministrative a tali materie inerenti e' stato attuato, rispettivamente, dal d.P.R. 1 novembre 1973, n. 687, e dal d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, con formule attributive assai ampie, e che, in particolare, la Provincia di Trento ha regolato il trasporto scolastico sia urbano, sia extraurbano, nel quadro di una "disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento" disposta con la legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, poi modificata dalla legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1. Alla Provincia autonoma di Trento - ricorrente nel caso di specie - si estendono percio' i principi stabiliti dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo i quali nelle materie dei trasporti di interesse regionale o provinciale, alla competenza dello Stato - ai fini della tutela dell'interesse generale all'incolumita' delle persone, la quale esige uniformita' di parametri di valutazione per l'intero territorio nazionale - resta riservata esclusivamente la disciplina concernente la sicurezza degli impianti e dei veicoli, mentre gli ulteriori profili della disciplina del trasporto, e in primo luogo quelli inerenti alle modalita' di gestione e di organizzazione dei relativi servizi, rientrano nella competenza della Regioni e delle Province autonome. - Sulla ripartizione delle competenze statali e regionali in materia di trasporti, v. S. n. 135/1997. red.: S. Pomodoro
Riguardo alle competenze, legislativa e amministrativa, spettanti alle Province autonome in base all'art. 8, nn. 18 e 27, e all'art. 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in ordine al servizio del trasporto gratuito degli studenti - in quanto ricompreso nelle materie sia dell'assistenza scolastica, sia dei trasporti di interesse provinciale - e' da tener presente che il trasferimento alle Province delle funzioni amministrative a tali materie inerenti e' stato attuato, rispettivamente, dal d.P.R. 1 novembre 1973, n. 687, e dal d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, con formule attributive assai ampie, e che, in particolare, la Provincia di Trento ha regolato il trasporto scolastico sia urbano, sia extraurbano, nel quadro di una "disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento" disposta con la legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, poi modificata dalla legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1. Alla Provincia autonoma di Trento - ricorrente nel caso di specie - si estendono percio' i principi stabiliti dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo i quali nelle materie dei trasporti di interesse regionale o provinciale, alla competenza dello Stato - ai fini della tutela dell'interesse generale all'incolumita' delle persone, la quale esige uniformita' di parametri di valutazione per l'intero territorio nazionale - resta riservata esclusivamente la disciplina concernente la sicurezza degli impianti e dei veicoli, mentre gli ulteriori profili della disciplina del trasporto, e in primo luogo quelli inerenti alle modalita' di gestione e di organizzazione dei relativi servizi, rientrano nella competenza della Regioni e delle Province autonome. - Sulla ripartizione delle competenze statali e regionali in materia di trasporti, v. S. n. 135/1997. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 01/11/1973
n. 687
art. 0
decreto del Presidente della Repubblica 19/11/1987
n. 527
art. 0
legge provincia Trento 09/07/1993
n. 16
art. 0
legge provincia Trento 02/02/1996
n. 1
art. 0