Sentenza 30/1998 (ECLI:IT:COST:1998:30)
Massima numero 23765
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  23/02/1998;  Decisione del  23/02/1998
Deposito del 26/02/1998; Pubblicazione in G. U. 04/03/1998
Massime associate alla pronuncia:  23763  23764


Titolo
SENT. 30/98 C. TRASPORTI PUBBLICI - TRASPORTO SCOLASTICO - DISPOSIZIONI IMPARTITE CON DECRETO DEL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE RITENUTO APPLICABILE ANCHE NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA PROVINCIA - NON ATTINENZA DELLA NORMATIVA IMPUGNATA ALLA DISCIPLINA CONCERNENTE LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E DEI VEICOLI, A CUI SI RESTRINGE, AI FINI DI TUTELA DELL'INTERESSE GENERALE ALL'INCOLUMITA' DELLE PERSONE, LA COMPETENZA DELLO STATO RIGUARDO AI TRASPORTI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE E PROVINCIALE - CONSEGUENTE INCIDENZA SULLE COMPETENZE SPETTANTI IN MATERIA, IN BASE ALLO STATUTO REGIONALE E RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE, ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - NON SPETTANZA ALLO STATO, NEI CONFRONTI DELL'ENTE RICORRENTE, DEL POTERE ESERCITATO - ANULLAMENTO DEL CONTESTATO PROVVEDIMENTO ' IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DI ALTRE CENSURE.

Testo
Non spetta allo Stato adottare, nei confronti della Provincia autonoma di Trento - ricorrente, nel caso, per conflitto di attribuzione - la disciplina contenuta nel decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 gennaio 1997, in materia di trasporto scolastico: di conseguenza, gli artt. 1, 2 e 3 del decreto (concernenti condizioni e modalita' di organizzazione e gestione dei trasporti da effettuarsi, per gli alunni della scuola dell'obbligo e per i bambini frequentanti le scuole materne, a livello comunale e intercomunale, direttamente o attraverso terzi; ai veicoli da adibire a tal fine ecc.) sono annullati. Alla luce dei principi stabiliti dalla Corte costituzionale nella sua giurisprudenza riguardo alla ripartizione tra Stato e Regioni (o Province autonome) delle competenze in materia di trasporti di interesse regionale o provinciale, e secondo i quali allo Stato e' riservata soltanto la disciplina riguardante la sicurezza degli impianti e dei veicoli, deve infatti riconoscersi che con i suddetti articoli - i quali, sia nel loro insieme, che nei lodo specifici dettami, non attengono certo alle esigenze di idoneita' tecnica dei mezzi di trasporto, ne' appaiono diretti al perseguimento di obiettivi di sicurezza o preordinati alla tutela dell'incolumita' personale - l'impugnato provvedimento comprime le competenze attribuite alle Province autonome dall'art. 8, nn. 18 e 27, e dall'art. 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Accolto per tali motivi il proposto ricorso, restano quindi assorbiti gli ulteriori profili di censura dedotti in base all'asserita violazione delle norme del codice stradale e delle disposizioni legislative che disciplinano l'emanazione dei regolamenti ministeriali. - V. la precedente massima B. In particolare, sulle caratteristiche distintive delle "prescrizioni tecniche", v. S. n. 61/1997. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  01/11/1973  n. 687  art. 0  

decreto del Presidente della Repubblica  19/11/1987  n. 527  art. 0  

codice della strada (d.lgs. 30-4-1992, n. 285)    n. 0  art. 83    co. 1  

legge  23/08/1988  n. 400  art. 17