Sentenza 31/1998 (ECLI:IT:COST:1998:31)
Massima numero 23689
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
23/02/1998; Decisione del
23/02/1998
Deposito del 26/02/1998; Pubblicazione in G. U. 04/03/1998
Massime associate alla pronuncia:
23690
Titolo
SENT. 31/98 A. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO INSTAURATO INNANZI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA - PENDENZA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE INNANZI ALLA STESSA O AD ALTRA COMMISSIONE TRIBUTARIA - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DELLA CAUSA PREGIUDIZIALE - MANCATA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - NON FONDATEZZA
SENT. 31/98 A. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO INSTAURATO INNANZI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA - PENDENZA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE INNANZI ALLA STESSA O AD ALTRA COMMISSIONE TRIBUTARIA - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DELLA CAUSA PREGIUDIZIALE - MANCATA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - NON FONDATEZZA
Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della legge delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui non prevede la sospensione del processo tributario ove altro giudice debba procedere alla definizione di una controversia dalla quale dipende la decisione del ricorso, in quanto - posto che sotto il vigore della previgente disciplina (d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636) e' stato ritenuto applicabile al processo tributario, sulla base del rinvio alla legislazione processualcivilistica contenuto nell'art. 39 la disciplina della sospensione necessaria per pegiudizialita' di cui all'art. 295 cod. proc. civ.; che, pertanto, ferma l'applicabilita' di altre ipotesi di sospensione oltre quelle previste dalla disposizione impugnata, il giudice tributario deve decidere, "incidenter tantum", tutte le questioni pregiudiziali diverse da quelle contemplate dalla disposizione medesima, salvo il diritto delle parti di svolgere le difese relative a tali questioni; e che sono insindacabili le scelte operate dal legislatore nel conformare gli istituti processuali con il solo limite della non irrazionalita' - con la norma denunciata il legislatore, limitando i casi di sospensione del processo, ha inteso rendere piu' rapida e agevole la definizione del processo tributario, finalita', questa, del tutto legittima anche sotto l'aspetto della tutela dei diritti del contribuente, al quale deve ritenersi accordata, indipendentemente dal corso e dall'esito del giudizio pregiudiziale, tutte le sue difese. - S. nn. 295/1995, 65/1996, 451/1997; O. nn. 67 e 42/1997 e 5/1998. red.: S. Di Palma
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della legge delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui non prevede la sospensione del processo tributario ove altro giudice debba procedere alla definizione di una controversia dalla quale dipende la decisione del ricorso, in quanto - posto che sotto il vigore della previgente disciplina (d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636) e' stato ritenuto applicabile al processo tributario, sulla base del rinvio alla legislazione processualcivilistica contenuto nell'art. 39 la disciplina della sospensione necessaria per pegiudizialita' di cui all'art. 295 cod. proc. civ.; che, pertanto, ferma l'applicabilita' di altre ipotesi di sospensione oltre quelle previste dalla disposizione impugnata, il giudice tributario deve decidere, "incidenter tantum", tutte le questioni pregiudiziali diverse da quelle contemplate dalla disposizione medesima, salvo il diritto delle parti di svolgere le difese relative a tali questioni; e che sono insindacabili le scelte operate dal legislatore nel conformare gli istituti processuali con il solo limite della non irrazionalita' - con la norma denunciata il legislatore, limitando i casi di sospensione del processo, ha inteso rendere piu' rapida e agevole la definizione del processo tributario, finalita', questa, del tutto legittima anche sotto l'aspetto della tutela dei diritti del contribuente, al quale deve ritenersi accordata, indipendentemente dal corso e dall'esito del giudizio pregiudiziale, tutte le sue difese. - S. nn. 295/1995, 65/1996, 451/1997; O. nn. 67 e 42/1997 e 5/1998. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte