Sentenza 31/1998 (ECLI:IT:COST:1998:31)
Massima numero 23690
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
23/02/1998; Decisione del
23/02/1998
Deposito del 26/02/1998; Pubblicazione in G. U. 04/03/1998
Massime associate alla pronuncia:
23689
Titolo
SENT. 31/98 B. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO INSTAURATO INNANZI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA - PENDENZA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE INNANZI ALLA STESSA O AD ALTRA COMMISSIONE TRIBUTARIA - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DELLA CAUSA PREGIUDIZIALE - MANCATA PREVISIONE DI UNA PRECISA DISCIPLINA A TALE RIGUARDO - CONSEGUENTE NECESSITA' CHE, IN RELAZIONE AI PROCEDIMENTI CAUTELARI, LA TRATTAZIONE DELLA CONTROVERSIA POSSA ESSERE FISSATA OLTRE IL TERMINE DI NOVANTA GIORNI DI CUI ALL'ART. 47, SESTO COMMA, D. LGS. N. 546 DEL 1992, ONDE CONSENTIRE LA DEFINIZIONE DELLA CAUSA PREGIUDIZIALE - OMESSA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - NON FONDATEZZA.
SENT. 31/98 B. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO INSTAURATO INNANZI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA - PENDENZA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE INNANZI ALLA STESSA O AD ALTRA COMMISSIONE TRIBUTARIA - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DELLA CAUSA PREGIUDIZIALE - MANCATA PREVISIONE DI UNA PRECISA DISCIPLINA A TALE RIGUARDO - CONSEGUENTE NECESSITA' CHE, IN RELAZIONE AI PROCEDIMENTI CAUTELARI, LA TRATTAZIONE DELLA CONTROVERSIA POSSA ESSERE FISSATA OLTRE IL TERMINE DI NOVANTA GIORNI DI CUI ALL'ART. 47, SESTO COMMA, D. LGS. N. 546 DEL 1992, ONDE CONSENTIRE LA DEFINIZIONE DELLA CAUSA PREGIUDIZIALE - OMESSA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, comma 6, d.lgs. n. 546 del 1992 - il quale, nel disciplinare il procedimento cautelare, prevede che nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia debba essere fissata entro novanta giorni dalla pronuncia di sospensione -, nella parte in cui non prevede che la trattazione della controversia possa essere fissata oltre novanta giorni dalla pronuncia ove altro giudice debba procedere alla definizione di una controversia dalla quale dipende la decisione del ricorso, in quanto - posto che la commissione tributaria puo' decidere "incidenter tantum" ogni questione pregiudiziale alla controversi ad essa devoluta - la trattazione del ricorso puo' essere fissata, in ipotesi di pregiudizialita', entro i novanta giorni dall'emissione del provvedimento cautelare (v. Massima "A"). red. S. Di Palma
Non e' fondata, con riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, comma 6, d.lgs. n. 546 del 1992 - il quale, nel disciplinare il procedimento cautelare, prevede che nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia debba essere fissata entro novanta giorni dalla pronuncia di sospensione -, nella parte in cui non prevede che la trattazione della controversia possa essere fissata oltre novanta giorni dalla pronuncia ove altro giudice debba procedere alla definizione di una controversia dalla quale dipende la decisione del ricorso, in quanto - posto che la commissione tributaria puo' decidere "incidenter tantum" ogni questione pregiudiziale alla controversi ad essa devoluta - la trattazione del ricorso puo' essere fissata, in ipotesi di pregiudizialita', entro i novanta giorni dall'emissione del provvedimento cautelare (v. Massima "A"). red. S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte