Ordinanza 32/1998 (ECLI:IT:COST:1998:32)
Massima numero 23742
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
23/02/1998; Decisione del
23/02/1998
Deposito del 26/02/1998; Pubblicazione in G. U. 04/03/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 32/98. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - LOCAZIONI DI IMMOBILI ADIBITI A PARTICOLARI ATTIVITA' (RICREATIVE, ASSISTENZIALI, ECC.) O A SEDE DI PARTITI E SINDACATI, O STIPULATE DALLO STATO O DA ALTI ENTI TERRITORIALI IN QUALITA' DI CONDUTTORI - RITENUTA INAPPLICABILITA' AD ESSE DELLA NORMA PER CUI LA FACOLTA' DI DINIEGO DELLA RINNOVAZIONE DEL CONTRATTO ALLA PRIMA SCADENZA PUO' ESSERE ESERCITATA SOLO PER PARTICOLARI MOTIVI - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DIVERSITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA, MENO FAVOREVOLE AI CONDUTTORI, GENERALMENTE PREVISTA - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE A INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA CONTRASTANTE CON IL DIRITTO VIVENTE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 32/98. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - LOCAZIONI DI IMMOBILI ADIBITI A PARTICOLARI ATTIVITA' (RICREATIVE, ASSISTENZIALI, ECC.) O A SEDE DI PARTITI E SINDACATI, O STIPULATE DALLO STATO O DA ALTI ENTI TERRITORIALI IN QUALITA' DI CONDUTTORI - RITENUTA INAPPLICABILITA' AD ESSE DELLA NORMA PER CUI LA FACOLTA' DI DINIEGO DELLA RINNOVAZIONE DEL CONTRATTO ALLA PRIMA SCADENZA PUO' ESSERE ESERCITATA SOLO PER PARTICOLARI MOTIVI - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DIVERSITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA, MENO FAVOREVOLE AI CONDUTTORI, GENERALMENTE PREVISTA - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE A INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA CONTRASTANTE CON IL DIRITTO VIVENTE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., nei confronti dell'art. 42 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in quanto, ad avviso del giudice 'a quo', per i contratti -in tale articolo contemplati- di locazione di immobili urbani destinati a particolari attivita' (ricreative, assistenziali ecc.) o a sede di partiti e sindacati, o stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualita' di conduttori, consentirebbe al locatore - diversamente da quanto disposto in generale per le locazioni di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo - di esercitare alla prima scadenza la facolta' di diniego della rinnovazione - prevista dall'art. 28 della stessa legge - indipendentemente dalla sussistenza dei particolari motivi a tal fine richiesti dall'art. 29. La interpretazione della norma denunciata, che sorregge la censura di incostituzionalita', pur se confortata da una sentenza della Corte di cassazione, e' infatti in contrasto con altre decisioni della stessa Corte, e da ultimo anche delle Sezioni unite, il cui indirizzo, nel senso della applicabilita' anche ai su indicati contratti dell'intera disciplina della durata della locazione contenuta nel citato art. 28, e quindi anche della disposizione del secondo comma limitativa della suddetta facolta' di diniego, va considerato diritto vivente. red.: S. Pomodoro
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., nei confronti dell'art. 42 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in quanto, ad avviso del giudice 'a quo', per i contratti -in tale articolo contemplati- di locazione di immobili urbani destinati a particolari attivita' (ricreative, assistenziali ecc.) o a sede di partiti e sindacati, o stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualita' di conduttori, consentirebbe al locatore - diversamente da quanto disposto in generale per le locazioni di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo - di esercitare alla prima scadenza la facolta' di diniego della rinnovazione - prevista dall'art. 28 della stessa legge - indipendentemente dalla sussistenza dei particolari motivi a tal fine richiesti dall'art. 29. La interpretazione della norma denunciata, che sorregge la censura di incostituzionalita', pur se confortata da una sentenza della Corte di cassazione, e' infatti in contrasto con altre decisioni della stessa Corte, e da ultimo anche delle Sezioni unite, il cui indirizzo, nel senso della applicabilita' anche ai su indicati contratti dell'intera disciplina della durata della locazione contenuta nel citato art. 28, e quindi anche della disposizione del secondo comma limitativa della suddetta facolta' di diniego, va considerato diritto vivente. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte