Ordinanza 33/1998 (ECLI:IT:COST:1998:33)
Massima numero 23784
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
23/02/1998; Decisione del
23/02/1998
Deposito del 26/02/1998; Pubblicazione in G. U. 04/03/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 33/98. PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO FORMULATA DALL'IMPUTATO - NECESSITA' DEL CONSENSO DEL PUBBLICO MINISTERO - ASSERITA INGIUSTIFICATA POSSIBILITA' DI TRATTAMENTO DIFFERENZIATO DI CASI ANALOGHI, IN QUANTO DEDOTTI IN PROCEDIMENTI TRATTATI DA DIVERSI PUBBLICI MINISTERI - RITENUTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, LESIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE NONCHE' SOGGEZIONE DEL GIUDICE ALLA VOLONTA' DEL PUBBLICO MINISTERO - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 33/98. PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO FORMULATA DALL'IMPUTATO - NECESSITA' DEL CONSENSO DEL PUBBLICO MINISTERO - ASSERITA INGIUSTIFICATA POSSIBILITA' DI TRATTAMENTO DIFFERENZIATO DI CASI ANALOGHI, IN QUANTO DEDOTTI IN PROCEDIMENTI TRATTATI DA DIVERSI PUBBLICI MINISTERI - RITENUTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, LESIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE NONCHE' SOGGEZIONE DEL GIUDICE ALLA VOLONTA' DEL PUBBLICO MINISTERO - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che, con la sentenza n. 81 del 1991, la Corte ha introdotto nella disciplina del giudizio abbreviato il controllo del giudice sul dissenso del pubblico ministero, come garanzia rispetto ad un possibile diniego ingiustificato, e <> - nella predetta riconfigurazione dello schema procedimentale del rito speciale, i dubbi di costituzionalita' prospettati dal rimettente perdono rilievo, poiche' il sindacato del giudice, anche dell'impugnazione, sulla legittimita' del diniego del giudizio abbreviato consente di applicare all'imputato la riduzione di pena quando la mancata trattazione del processo nella forma abbreviata sia dipesa da un dissenso ingiustificato dell'accusa, cosi' da escludere che possano ravvisarsi gli inconvenienti e le arbitrarie differenziazioni tra imputati, lamentati dal giudice 'a quo'. - Cfr., pure, S. n. 284/1990. In altre pronunzie - S. nn. 442/1994 e 92/1992 - la Corte ha sottolineato come la pura e semplice eliminazione del presupposto del consenso del pubblico ministero verrebbe a determinare ulteriori disarmonie di dubbia costituzionalita' nel sistema, poiche' alla perdita, per l'accusa, della facolta' di interloquire sulla scelta del rito dovrebbero accompagnarsi una nuova disciplina sull'esercizio del diritto alla prova e una modifica delle limitazioni alla facolta' di impugnazione, secondo scelte e soluzioni che sono affidate al legislatore. red. G. Leo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che, con la sentenza n. 81 del 1991, la Corte ha introdotto nella disciplina del giudizio abbreviato il controllo del giudice sul dissenso del pubblico ministero, come garanzia rispetto ad un possibile diniego ingiustificato, e <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 101
co. 2
Altri parametri e norme interposte