Ordinanza 34/1998 (ECLI:IT:COST:1998:34)
Massima numero 23943
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
23/02/1998; Decisione del
23/02/1998
Deposito del 26/02/1998; Pubblicazione in G. U. 04/03/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 34/98. REATI MILITARI - RIFIUTO DEL SERVIZIO MILITARE, DI LEVA, PER I MOTIVI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI DAL SECONDO COMMA DELL'ART. 8, L. N. 772 DEL 1972 - ESCLUSIONE CIRCA LA POSSIBILITA' DI PRONUNCIARE PIU' DI UNA CONDANNA - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 34/98. REATI MILITARI - RIFIUTO DEL SERVIZIO MILITARE, DI LEVA, PER I MOTIVI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI DAL SECONDO COMMA DELL'ART. 8, L. N. 772 DEL 1972 - ESCLUSIONE CIRCA LA POSSIBILITA' DI PRONUNCIARE PIU' DI UNA CONDANNA - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza - essendo stata prospettata in via ipotetica, in vista di una evenienza futura - la questione di costituzionalita' dell'art. 8, terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 19, 21, 23, 27, terzo comma, e 52, secondo comma Cost., sotto il profilo che tale norma non esclude la possibilita' di pronunciare piu' di una condanna per un reato contrassegnato dal <> del servizio militare di leva, benche' diverso, per i motivi del rifiuto stesso, o per il tempo della sua manifestazione, dal reato previsto nel secondo comma dell'art. 8 (rifiuto di servizio militare di leva per i motivi stabiliti dall'art. 1, stessa legge). Posto, infatti, che il principio affermato nella sentenza n. 43 del 1997, della quale il giudice rimettente chiede l'applicazione, concerne l'ipotesi in cui a una prima condanna non faccia seguito, per un motivo legalmente previsto, l'esecuzione della pena - condizione per l'operativita' della clausola di esonero dal servizio di cui al terzo comma dell'art. 8 - con ulteriore chiamata alle armi e conseguente procedimento penale, nella persistenza della condotta di rifiuto, risulta invece dalla ordinanza di rimessione, che nel giudizio principale l'imputato e' chiamato a rispondere per la prima volta del reato militare di mancanza alla chiamata, per motivi non riconducibili a quelli di cui all'art. 1 della legge n. 772 del 1972 e che quindi nel giudizio 'a quo' non puo' porsi alcun problema di ripetizione della condanna e di ulteriore irrogazione di una pena ne' puo' venire in rilievo la predetta clausola di esonero dal servizio. red.: A. M. Marini
E' manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza - essendo stata prospettata in via ipotetica, in vista di una evenienza futura - la questione di costituzionalita' dell'art. 8, terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 19, 21, 23, 27, terzo comma, e 52, secondo comma Cost., sotto il profilo che tale norma non esclude la possibilita' di pronunciare piu' di una condanna per un reato contrassegnato dal <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 19
Costituzione
art. 21
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 52
co. 2
Altri parametri e norme interposte