Ordinanza 35/1998 (ECLI:IT:COST:1998:35)
Massima numero 23741
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
23/02/1998; Decisione del
23/02/1998
Deposito del 26/02/1998; Pubblicazione in G. U. 04/03/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 35/98. PENA - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - ISTANZA DI AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE PROPOSTA PRIMA DELLA EMISSIONE O DELL'ESECUZIONE DELL'ORDINE DI CARCERAZIONE - POTERE-DOVERE DEL PUBBLICO MINISTERO DI DISPORNE PROVVISORIAMENTE LA SOSPENSIONE - LAMENTATA INTERFERENZA SULLA COMPETENZA FUNZIONALE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA, CON INCIDENZA SUI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA ED EGUAGLIANZA, INVIOLABILITA' DELLA LIBERTA' PERSONALE, INDIPENDENZA E PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE E RISERVA DI GIURISDIZIONE - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NELLA FASE DI GIUDIZIO DI CUI L'AUTORITA' RIMETTENTE E' INVESTITA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 35/98. PENA - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - ISTANZA DI AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE PROPOSTA PRIMA DELLA EMISSIONE O DELL'ESECUZIONE DELL'ORDINE DI CARCERAZIONE - POTERE-DOVERE DEL PUBBLICO MINISTERO DI DISPORNE PROVVISORIAMENTE LA SOSPENSIONE - LAMENTATA INTERFERENZA SULLA COMPETENZA FUNZIONALE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA, CON INCIDENZA SUI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA ED EGUAGLIANZA, INVIOLABILITA' DELLA LIBERTA' PERSONALE, INDIPENDENZA E PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE E RISERVA DI GIURISDIZIONE - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NELLA FASE DI GIUDIZIO DI CUI L'AUTORITA' RIMETTENTE E' INVESTITA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Sono manifestamente inammissibili, per evidente difetto di attuale rilevanza nella fase di giudizio di cui l'autorita' rimettente e' investita, le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, 101 e 102 Cost., nei confronti dell'art. 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (sull'ordinamento penitenziario e l'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), come sostituito dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e dall'art. 91, commi 3 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (sulla disciplina degli stupefacenti), nella parte in cui, nel prevedere il potere-dovere del pubblico ministero, in seguito a presentazione, da parte del condannato, di istanza di affidamento al servizio sociale, prima della emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, di disporne, se non osti il limite di pena, la sospensione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza sulla concessione o meno della misura alternativa, attribuiscono al pubblico ministero una competenza che dovrebbe invece ricomprendersi tra quelle spettanti al tribunale di sorveglianza. L'incidente di costituzionalita' e' stato infatti promosso, nei casi in questione - in sede di decisione su istanze di affidamento al servizio sociale, e dopo che i provvedimenti di sospensione degli ordini di carcerazione erano stati gia' adottati dal pubblico ministero - dal Tribunale di sorveglianza, che non e' pero' chiamato, in tale sede, a fare applicazione delle norme impugnate. - Cfr., 'ex plurimis', O. nn. 485/1995. red.: S. Pomodoro
Sono manifestamente inammissibili, per evidente difetto di attuale rilevanza nella fase di giudizio di cui l'autorita' rimettente e' investita, le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, 101 e 102 Cost., nei confronti dell'art. 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (sull'ordinamento penitenziario e l'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), come sostituito dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e dall'art. 91, commi 3 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (sulla disciplina degli stupefacenti), nella parte in cui, nel prevedere il potere-dovere del pubblico ministero, in seguito a presentazione, da parte del condannato, di istanza di affidamento al servizio sociale, prima della emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, di disporne, se non osti il limite di pena, la sospensione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza sulla concessione o meno della misura alternativa, attribuiscono al pubblico ministero una competenza che dovrebbe invece ricomprendersi tra quelle spettanti al tribunale di sorveglianza. L'incidente di costituzionalita' e' stato infatti promosso, nei casi in questione - in sede di decisione su istanze di affidamento al servizio sociale, e dopo che i provvedimenti di sospensione degli ordini di carcerazione erano stati gia' adottati dal pubblico ministero - dal Tribunale di sorveglianza, che non e' pero' chiamato, in tale sede, a fare applicazione delle norme impugnate. - Cfr., 'ex plurimis', O. nn. 485/1995. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Altri parametri e norme interposte