Ordinanza 37/1998 (ECLI:IT:COST:1998:37)
Massima numero 23740
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GRANATA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
23/02/1998; Decisione del
23/02/1998
Deposito del 26/02/1998; Pubblicazione in G. U. 04/03/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 37/98. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - CAMERA DEI DEPUTATI - DELIBERA DI INSINDACABILITA', EX ART. 68, COMMA PRIMO, COST., DELLE DICHIARAZIONI PER CUI IL DEPUTATO MARCO BOATO E' STATO CONVENUTO IN GIUDIZIO DAVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI MILANO PER RISARCIMENTO DI DANNI - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO, IN RELAZIONE A TALE DELIBERA, DAL GIUDICE ADITO - FASE DI DELIBAZIONE - AMMISSIBILITA' - FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO.
ORD. 37/98. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - CAMERA DEI DEPUTATI - DELIBERA DI INSINDACABILITA', EX ART. 68, COMMA PRIMO, COST., DELLE DICHIARAZIONI PER CUI IL DEPUTATO MARCO BOATO E' STATO CONVENUTO IN GIUDIZIO DAVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI MILANO PER RISARCIMENTO DI DANNI - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO, IN RELAZIONE A TALE DELIBERA, DAL GIUDICE ADITO - FASE DI DELIBAZIONE - AMMISSIBILITA' - FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO.
Testo
Va dichiarato ammissibile, in fase di delibazione, ai sensi degli artt. 37, commi 3 e 4, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 26, Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto, con ordinanza 16 aprile 1997, dal Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati, in ordine alla deliberazione, adottata il 20 marzo 1997, con la quale la Camera ha statuito che le dichiarazioni, di ritenuto contenuto diffamatorio, di cui il deputato Marco Boato e' stato chiamato a rispondere in sede civile per risarcimento di danni, devono ritenersi coperte dall'immunita' parlamentare. Infatti, ribadito, in via preliminare, che la utilizzata forma dell'ordinanza e' idonea ad integrare il ricorso richiesto per l'instaurazione del conflitto, deve riconoscersi che sia il Tribunale - in base al principio per cui i singoli organi giurisdizionali esplicano le loro funzioni in piena indipendenza - sia la Camera dei deputati - quale organo legittimato a dichiarare definitivamente la propria volonta' in ordine all'applicabilita' dell'art. 68, comma primo, Cost. - sono entrambi legittimati ad essere parti. Mentre, per quanto attiene al requisito oggettivo della "materia del conflitto", anche questo senza dubbio sussiste, in quanto il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, per inesistenza dei presupposti del potere esercitato dalla Camera. - Cfr. S. nn. 129/1996, 379/1996, 265/1997, 443/1993, 375/1997 e 442/1997, nonche' O. nn. 68/1993, 6/1996, 269/1996, 339/1996, 132/1997, 251/1997 e 325/1997. red.: S. Pomodoro
Va dichiarato ammissibile, in fase di delibazione, ai sensi degli artt. 37, commi 3 e 4, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 26, Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto, con ordinanza 16 aprile 1997, dal Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati, in ordine alla deliberazione, adottata il 20 marzo 1997, con la quale la Camera ha statuito che le dichiarazioni, di ritenuto contenuto diffamatorio, di cui il deputato Marco Boato e' stato chiamato a rispondere in sede civile per risarcimento di danni, devono ritenersi coperte dall'immunita' parlamentare. Infatti, ribadito, in via preliminare, che la utilizzata forma dell'ordinanza e' idonea ad integrare il ricorso richiesto per l'instaurazione del conflitto, deve riconoscersi che sia il Tribunale - in base al principio per cui i singoli organi giurisdizionali esplicano le loro funzioni in piena indipendenza - sia la Camera dei deputati - quale organo legittimato a dichiarare definitivamente la propria volonta' in ordine all'applicabilita' dell'art. 68, comma primo, Cost. - sono entrambi legittimati ad essere parti. Mentre, per quanto attiene al requisito oggettivo della "materia del conflitto", anche questo senza dubbio sussiste, in quanto il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, per inesistenza dei presupposti del potere esercitato dalla Camera. - Cfr. S. nn. 129/1996, 379/1996, 265/1997, 443/1993, 375/1997 e 442/1997, nonche' O. nn. 68/1993, 6/1996, 269/1996, 339/1996, 132/1997, 251/1997 e 325/1997. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 3
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 4
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 26