Ordinanza 38/1998 (ECLI:IT:COST:1998:38)
Massima numero 23891
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
23/02/1998; Decisione del
23/02/1998
Deposito del 26/02/1998; Pubblicazione in G. U. 04/03/1998
Massime associate alla pronuncia:
23892
Titolo
ORD. 38/98 A. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - PROGRAMMAZIONE RADIOFONICA - TRASMISSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI - LIMITI - INOSSERVANZA - SANZIONI - DISPOSIZIONI SUL REGIME DI CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DELLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE - INAPPLICABILITA' - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA NONCHE' COMPRESSIONE DELLE LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO E DI INIZIATIVA ECONOMICA - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 38/98 A. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - PROGRAMMAZIONE RADIOFONICA - TRASMISSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI - LIMITI - INOSSERVANZA - SANZIONI - DISPOSIZIONI SUL REGIME DI CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DELLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE - INAPPLICABILITA' - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA NONCHE' COMPRESSIONE DELLE LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO E DI INIZIATIVA ECONOMICA - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza. Infatti, il giudice 'a quo', chiamato a giudicare sulla legittimita' di una sanzione applicata per violazione delle norme sui limiti massimi di affollamento pubblicitario nell'ambito della programmazione radiofonica, non deve fare applicazione alcuna delle disposizioni sul regime di concessione per l'esercizio delle emittenti radiotelevisive disciplinato dall'art. 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), essendo i limiti imposti alla pubblicita' indipendenti dal regime giuridico scelto dal legislatore per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva; ne', peraltro, deve applicare le disposizioni dell'art. 20 della medesima legge, concernenti gli obblighi di programmazione, che, per quanto riguarda le emittenti radiotelevisive locali, si esauriscono nella imposizione di un minimo di ore giornaliere e settimanali di programmazione, indipendentemente dal contenuto di quest'ultima. red.: G. Leo
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza. Infatti, il giudice 'a quo', chiamato a giudicare sulla legittimita' di una sanzione applicata per violazione delle norme sui limiti massimi di affollamento pubblicitario nell'ambito della programmazione radiofonica, non deve fare applicazione alcuna delle disposizioni sul regime di concessione per l'esercizio delle emittenti radiotelevisive disciplinato dall'art. 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), essendo i limiti imposti alla pubblicita' indipendenti dal regime giuridico scelto dal legislatore per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva; ne', peraltro, deve applicare le disposizioni dell'art. 20 della medesima legge, concernenti gli obblighi di programmazione, che, per quanto riguarda le emittenti radiotelevisive locali, si esauriscono nella imposizione di un minimo di ore giornaliere e settimanali di programmazione, indipendentemente dal contenuto di quest'ultima. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 21
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte