Sentenza 40/1998 (ECLI:IT:COST:1998:40)
Massima numero 23751
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
25/02/1998; Decisione del
25/02/1998
Deposito del 05/03/1998; Pubblicazione in G. U. 11/03/1998
Massime associate alla pronuncia:
23750
Titolo
SENT. 40/98 B. APPALTO - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - APPALTI DI MINORE IMPORTO - ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE CON PERCENTUALE DI RIBASSO SUPERIORE DI PIU' DI UN QUINTO ALLA MEDIA DI TUTTE LE OFFERTE AMMESSE - LAMENTATA INCIDENZA SULLA GARANZIA DELLA CONCORRENZA E SULL'INTERESSE AD OTTENERE IL PREZZO PIU' VANTAGGIOSO, IN CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PRETESA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ALTRESI', TRA OFFERTE AMMESSE E OFFERTE AUTOMATICAMENTE ESCLUSE, IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - NON IRRAZIONALITA' DELLA DISCIPLINA ADOTTATA - CARATTERE TEMPORANEO DELLA STESSA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 40/98 B. APPALTO - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - APPALTI DI MINORE IMPORTO - ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE CON PERCENTUALE DI RIBASSO SUPERIORE DI PIU' DI UN QUINTO ALLA MEDIA DI TUTTE LE OFFERTE AMMESSE - LAMENTATA INCIDENZA SULLA GARANZIA DELLA CONCORRENZA E SULL'INTERESSE AD OTTENERE IL PREZZO PIU' VANTAGGIOSO, IN CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PRETESA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ALTRESI', TRA OFFERTE AMMESSE E OFFERTE AUTOMATICAMENTE ESCLUSE, IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - NON IRRAZIONALITA' DELLA DISCIPLINA ADOTTATA - CARATTERE TEMPORANEO DELLA STESSA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 97 e 3 Cost., nei confronti dell'art. 21, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), aggiunto con il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 2 giugno 1995, n. 216, in quanto, riguardo ai criteri di aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata, prevede l'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. Il principio di buon andamento della pubblica amministrazione - a cui si richiama la prima delle censure proposte - consente infatti, in materia di appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata, che la composizione dell'esigenza di garantire la concorrenza e di acquisire la prestazione al prezzo piu' vantaggioso per l'amministrazione con l'esigenza di assicurare la serieta' delle offerte, avvenga con modalita' diverse, e quindi sia col prevedere (secondo il criterio seguito, per gli appalti di importo superiore ad una determinata soglia, dall'art. 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993) che l'amministrazione, prima di rifiutare le offerte che presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, proceda ad una verifica, tenendo conto delle giustificazioni fornite, sia restringendo - come nel caso in questione - la scelta del prezzo piu' basso in una fascia delimitata secondo un criterio predeterminato, nel cui ambito si presume che l'offerta sia affidabile, purche', beninteso, la scelta adottata dal legislatore in tal senso non risulti viziata da irrazionalita'. Il che non puo' dirsi per quella compiuta con la disposizione impugnata, che, oltre ad avere un carattere del tutto temporaneo, essendo operante soltanto sino al 1^ gennaio 1997, riguarda esclusivamente appalti di minore importo, per i quali una piu' complessa procedura di analisi delle offerte e' apparsa eccessivamente onerosa rispetto al beneficio che deriverebbe dal minor prezzo eventualmente ottenibile, e tale da rendere meno tempestiva l'aggiudicazione dei lavori. Ne' in contrario vale rilevare che secondo normativa 'de qua', la percentuale di ribasso ammissibile viene riferita alla media di tutte le offerte, compresa quella il cui ribasso sara' poi considerato eccessivo, o far leva sulle distorsioni che potrebbero derivare da possibili accordi tra i partecipanti alla gara, giacche' ciascuno dei concorrenti ammessi e' pur sempre potenziale destinatario dell'aggiudicazione, mentre le situazioni in cui potesse configurarsi una illecita turbativa della gara, in quanto non attinenti al normale funzionamento della disciplina denunciata, non possono essere posti a base di una pronuncia di illegittimita' costituzionale. Esclusa pertanto la irragionevolezza del criterio di determinazione del ribasso ammissibile, non potendo, di conseguenza, la pur lamentata disparita' di trattamento tra offerte ammesse e offerte automaticamente escluse, ritenersi ingiustificata, cade anche la censura -sotto tale profilo dedotta- di violazione del principio di eguaglianza. - V. anche la precedente massima A. Sulla impossibilita' di tener conto, nei giudizi di legittimita' costituzionale, di situazioni patologiche non attinenti al normale funzionamento della disciplina denunciata, da ultimo, S. n. 175/1997. red.: S. Pomodoro
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 97 e 3 Cost., nei confronti dell'art. 21, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), aggiunto con il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 2 giugno 1995, n. 216, in quanto, riguardo ai criteri di aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata, prevede l'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. Il principio di buon andamento della pubblica amministrazione - a cui si richiama la prima delle censure proposte - consente infatti, in materia di appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata, che la composizione dell'esigenza di garantire la concorrenza e di acquisire la prestazione al prezzo piu' vantaggioso per l'amministrazione con l'esigenza di assicurare la serieta' delle offerte, avvenga con modalita' diverse, e quindi sia col prevedere (secondo il criterio seguito, per gli appalti di importo superiore ad una determinata soglia, dall'art. 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993) che l'amministrazione, prima di rifiutare le offerte che presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, proceda ad una verifica, tenendo conto delle giustificazioni fornite, sia restringendo - come nel caso in questione - la scelta del prezzo piu' basso in una fascia delimitata secondo un criterio predeterminato, nel cui ambito si presume che l'offerta sia affidabile, purche', beninteso, la scelta adottata dal legislatore in tal senso non risulti viziata da irrazionalita'. Il che non puo' dirsi per quella compiuta con la disposizione impugnata, che, oltre ad avere un carattere del tutto temporaneo, essendo operante soltanto sino al 1^ gennaio 1997, riguarda esclusivamente appalti di minore importo, per i quali una piu' complessa procedura di analisi delle offerte e' apparsa eccessivamente onerosa rispetto al beneficio che deriverebbe dal minor prezzo eventualmente ottenibile, e tale da rendere meno tempestiva l'aggiudicazione dei lavori. Ne' in contrario vale rilevare che secondo normativa 'de qua', la percentuale di ribasso ammissibile viene riferita alla media di tutte le offerte, compresa quella il cui ribasso sara' poi considerato eccessivo, o far leva sulle distorsioni che potrebbero derivare da possibili accordi tra i partecipanti alla gara, giacche' ciascuno dei concorrenti ammessi e' pur sempre potenziale destinatario dell'aggiudicazione, mentre le situazioni in cui potesse configurarsi una illecita turbativa della gara, in quanto non attinenti al normale funzionamento della disciplina denunciata, non possono essere posti a base di una pronuncia di illegittimita' costituzionale. Esclusa pertanto la irragionevolezza del criterio di determinazione del ribasso ammissibile, non potendo, di conseguenza, la pur lamentata disparita' di trattamento tra offerte ammesse e offerte automaticamente escluse, ritenersi ingiustificata, cade anche la censura -sotto tale profilo dedotta- di violazione del principio di eguaglianza. - V. anche la precedente massima A. Sulla impossibilita' di tener conto, nei giudizi di legittimita' costituzionale, di situazioni patologiche non attinenti al normale funzionamento della disciplina denunciata, da ultimo, S. n. 175/1997. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte