Sentenza 46/1998 (ECLI:IT:COST:1998:46)
Massima numero 23960
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  25/02/1998;  Decisione del  25/02/1998
Deposito del 05/03/1998; Pubblicazione in G. U. 11/03/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 46/98. REATI MILITARI - REATI DI MANCANZA ALLA CHIAMATA E DI DISERZIONE - PRESCRIZIONE, NEL CASO IN CUI L'ASSENZA NON SIA ANCORA TERMINATA - DECORRENZA DAL GIORNO IN CUI PER IL REO CESSA IN MODO ASSOLUTO L'OBBLIGO MILITARE - CONSEGUENTE POSSIBILITA' DI REITERAZIONE DEI GIUDIZI, CON IRROGAZIONE DI UN COMPLESSIVO TRATTAMENTO SANZIONATORIO SUPERIORE A QUELLO EDITTALMENTE STABILITO - LESIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DELLA PERSONALITA' E DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - INCIDENZA ALTRESI' SUL PRINCIPIO DI LEGALITA' DELLA PENA E SULLA LIBERTA' DI COSCIENZA - INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 68 del codice penale militare di pace, il quale prevede, per reati di mancanza alla chiamata e di diserzione, nell'ipotesi in cui l'assenza non sia ancora terminata, che la prescrizione cominci a decorrere dal giorno in cui per il reo cessa in modo assoluto l'obbligo militare: la norma, impedendo di configurare come istantanei tali reati e, imponendo la loro configurazione come reati permanenti, con un periodo di consumazione che si prolunga fino a coincidere con la durata dell'obbligo militare, darebbe luogo al fenomeno della c.d. spirale delle condanne. Non puo' essere infatti condiviso il presupposto dal quale procede il giudice "a quo" nel richiedere una pronuncia additiva, e cioe' che il fenomeno della c.d. "spirale delle condanne" derivi dalla natura permanente di tali reati, sicche' la possibilita' di condanne reiterate verrebbe meno una volta rimosso detto art. 68. E' erroneo il convincimento che estinzione del reato per prescrizione e estinzione dell'obbligo di prestare il servizio militare di leva siano fungibili, nel senso che, estinto il reato per prescrizione, sulla base di una diversa decorrenza del relativo termine, si abbia anche l'estinzione dell'obbligo militare: quest'ultimo, invece, nella vigente legislazione, quando non consegua ad un apposito provvedimento di dispensa, si determina col compimento del quarantacinquesimo anno di eta' o col verificarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 8, terzo comma, della legge n. 772 del 1972 per l'obiettore di coscienza. Peraltro, se fosse vero che la spirale delle condanne deriva dalla natura permanente dei reati di assenza, la questione resterebbe inammissibile poiche' tale natura non puo' essere modificata da una semplice qualificazione correttiva che astragga dalle caratteristiche delle condotte incriminate, ma dipende dalla sua naturale essenza, trattandosi di un carattere che inerisce alla qualita' della condotta cosi' come si presenta nella realta', sicche' la definizione del carattere permanente o istantaneo e' affidata all'interpretazione dei giudici ordinari; interpretazione, si aggiunge, che deve avere ad oggetto le singole norme incriminatrici e la descrizione del comportamento illecito in esse contenuta. - V. S. nn. 520/1987, 343/1993, 422/1993; O. n. 150/1995. red.: A. M. Marini

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte