Ordinanza 47/1998 (ECLI:IT:COST:1998:47)
Massima numero 23755
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
25/02/1998; Decisione del
25/02/1998
Deposito del 05/03/1998; Pubblicazione in G. U. 11/03/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 47/98. AZIENDA - CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA AL QUALE INERISCONO I RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ESCLUSIONE DEL SUBINGRESSO DELLA SOCIETA' CESSIONARIA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 41 E 97 COST. - CARENZA DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 47/98. AZIENDA - CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA AL QUALE INERISCONO I RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ESCLUSIONE DEL SUBINGRESSO DELLA SOCIETA' CESSIONARIA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 41 E 97 COST. - CARENZA DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto il giudice 'a quo' si e' limitato ad affermare, senza alcuna motivazione, che all'utile subingresso della Teknogest s.r.l. alla Elektra s.p.a., in conseguenza della cessione del ramo di azienda tra loro intercorsa, si opporrebbe unicamente, stando alla fattispecie concreta, la disposizione di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 109 del 1994, nella parte in cui sottrae alla disciplina dell'art. 35, i soggetti indicati nella lettera b) del precedente comma 2. Peraltro, la irragionevole discriminazione della fattispecie di subentro nel caso dei predetti soggetti viene ipotizzata dal giudice rimettente senza la precisa individuazione di alcun 'tertium comparationis' e, conseguentemente, non appare neppure chiaro se il provvedimento di rinvio consideri il citato art. 35 espressivo di un principio generale rispetto al quale l'esclusione censurata costituisca una deroga ingiustificata o se, al contrario, ritenga l'intera legge 11 febbraio 1994, n. 109, incardinata su un generale divieto di subingresso nei lavori pubblici e se, in tal caso, alla Corte sia stata sottoposta una questione concernente la ragionevolezza della limitazione dell'ambito di applicazione di una deroga. red.: G. Leo
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto il giudice 'a quo' si e' limitato ad affermare, senza alcuna motivazione, che all'utile subingresso della Teknogest s.r.l. alla Elektra s.p.a., in conseguenza della cessione del ramo di azienda tra loro intercorsa, si opporrebbe unicamente, stando alla fattispecie concreta, la disposizione di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 109 del 1994, nella parte in cui sottrae alla disciplina dell'art. 35, i soggetti indicati nella lettera b) del precedente comma 2. Peraltro, la irragionevole discriminazione della fattispecie di subentro nel caso dei predetti soggetti viene ipotizzata dal giudice rimettente senza la precisa individuazione di alcun 'tertium comparationis' e, conseguentemente, non appare neppure chiaro se il provvedimento di rinvio consideri il citato art. 35 espressivo di un principio generale rispetto al quale l'esclusione censurata costituisca una deroga ingiustificata o se, al contrario, ritenga l'intera legge 11 febbraio 1994, n. 109, incardinata su un generale divieto di subingresso nei lavori pubblici e se, in tal caso, alla Corte sia stata sottoposta una questione concernente la ragionevolezza della limitazione dell'ambito di applicazione di una deroga. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte