Ordinanza 48/1998 (ECLI:IT:COST:1998:48)
Massima numero 23758
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
25/02/1998; Decisione del
25/02/1998
Deposito del 05/03/1998; Pubblicazione in G. U. 11/03/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 48/98. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - TRASCRIVIBILITA' - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - INCONFERENZA DEL PARAMETRO COSTITUZIONALE EVOCATO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 48/98. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - TRASCRIVIBILITA' - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - INCONFERENZA DEL PARAMETRO COSTITUZIONALE EVOCATO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - posto che la trascrivibilita' dei provvedimenti di sequestro attiene indubbiamente al regime giuridico di atti che sono espressione della funzione giurisdizionale - la Corte ha costantemente affermato che il principio del buon andamento, alla cui realizzazione la disciplina dell'organizzazione dei pubblici uffici e' vincolata, si riferisce anche agli organi dell'amministrazione della giustizia esclusivamente per quanto riguarda l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, ma non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e i diversi provvedimenti che ne costituiscono espressione. - Cfr., da ultimo, S. nn. 385/1997 e 122/1997, nonche' O. nn. 189/1997, 168/1997, 103/1997 e 7/1997. red.: G. Leo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - posto che la trascrivibilita' dei provvedimenti di sequestro attiene indubbiamente al regime giuridico di atti che sono espressione della funzione giurisdizionale - la Corte ha costantemente affermato che il principio del buon andamento, alla cui realizzazione la disciplina dell'organizzazione dei pubblici uffici e' vincolata, si riferisce anche agli organi dell'amministrazione della giustizia esclusivamente per quanto riguarda l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, ma non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e i diversi provvedimenti che ne costituiscono espressione. - Cfr., da ultimo, S. nn. 385/1997 e 122/1997, nonche' O. nn. 189/1997, 168/1997, 103/1997 e 7/1997. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte