Sentenza 71/2022 (ECLI:IT:COST:2022:71)
Massima numero 44789
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  25/01/2022;  Decisione del  25/01/2022
Deposito del 15/03/2022; Pubblicazione in G. U. 16/03/2022
Massime associate alla pronuncia:  44790  44791


Titolo
Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Onere di esplicitare una motivazione chiara ed adeguata in ordine alla asserita violazione dei parametri evocati - Necessità, in caso di ricorso avverso norma regionale per invasione delle materie di competenza esclusiva dello Stato, di chiarire il meccanismo che realizza il vulnus lamentato (nel caso di specie: inammissibilità del ricorso avverso norma della Regione Veneto che dispone l'incremento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, dell'Istituto regionale per le ville venete). (Classif. 113003).

Testo

Nella impugnazione in via principale, il ricorrente non solo deve, a pena di inammissibilità, individuare l'oggetto della questione proposta (con riferimento alla normativa che censura ed ai parametri che denuncia violati), ma ha anche l'onere (da considerare addirittura più pregnante rispetto a quello sussistente nei giudizi incidentali) di esplicitare una motivazione chiara ed adeguata in ordine alle specifiche ragioni che determinerebbero la violazione dei parametri che assume incisi. (Precedente: S. 115/2021 - mass. 43928).


Il ricorso avverso una norma regionale che arrechi pregiudizio alle attribuzioni statali, invadendo materie rientranti nelle competenze legislative esclusive dello Stato, deve essere adeguatamente motivato e chiarire il meccanismo attraverso cui si realizza il preteso vulnus lamentato; quando il vizio sia prospettato in relazione a norme interposte specificamente richiamate è necessario evidenziarne la pertinenza e la coerenza rispetto al parametro evocato. (Precedente: S. 232/2019 - mass. 40824).


(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per genericità e difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3, 97, 117, commi secondo, lett. l, e terzo, e 119 Cost. - dell'art. 1 della legge reg. Veneto n. 3 del 2021, nella parte in cui aggiunge il comma 3-bis all'art. 25 della legge reg. Veneto n. 63 del 1979, che, al fine di consentire l'armonizzazione del trattamento economico del personale dell'Istituto regionale ville venete con quello della Giunta regionale, dispone l'incremento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, dell'Istituto. Il ricorrente non ha chiarito come la norma impugnata incida sulla disciplina statale ritenuta violata, ha omesso ogni spiegazione circa l'asserito contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica e si è, limitato a denunciare in modo assertivo la lesione degli ulteriori parametri evocati, non individuando, quanto alla dedotta compromissione del canone dell'eguaglianza, il tertium comparationis).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  10/02/2021  n. 3  art. 1  co. 

legge della Regione Veneto  24/08/1979  n. 63  art. 25  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte