Sentenza 49/1998 (ECLI:IT:COST:1998:49)
Massima numero 23769
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente VASSALLI  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  09/03/1998;  Decisione del  09/03/1998
Deposito del 12/03/1998; Pubblicazione in G. U. 18/03/1998
Massime associate alla pronuncia:  23770  23771  23772  23773


Titolo
SENT. 49/98 A. INFORMAZIONE (ACCESSO AI MEZZI DI) - PARITA' DI ACCESSO (C.D. 'PAR CONDICIO') DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE - 'REFERENDUM' INDETTI PER IL 15 GIUGNO 1997 IN TEMA DI ORDINE DEI GIORNALISTI, INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI DEI MAGISTRATI, CARRIERA DEI MAGISTRATI, ESERCIZIO DELLA CACCIA E "GOLDEN SHARE" - NORME, FISSATE CON REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI, A CUI LA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO DOVEVA ATTENERSI NELLA PREDISPOSIZIONE DELLE TRASMISSIONI DA EFFETTUARSI DURANTE LA CAMPAGNA REFERENDARIA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO PROPOSTO DAL COMITATO PROMOTORE DEI 'REFERENDUM', GIA' RITENUTO AMMISSIBILE, IN SEDE DELIBATIVA, NEI CONFRONTI DELLA COMMISSIONE - RIBADITA SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVO - CONFERMATA AMMISSIBILITA'.

Testo
A conferma della decisione gia' adottata in sede delibativa con la ordinanza n. 171 del 1997, il conflitto di attribuzione proposto dal comitato promotore dei 'referendum' abrogativi, indetti per il 15 giugno 1997, in materia di Ordine dei giornalisti, incarichi extragiudiziari dei magistrati, carriera dei magistrati, esercizio della caccia e "golden share", nei confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in relazione al regolamento da essa predisposto il 20 maggio 1997, con il quale sono state fissate le regole che la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo era tenuta ad osservare nella programmazione delle trasmissioni da effettuarsi in occasione della campagna referendaria, deve essere, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, riconosciuto ammissibile. Sussistono infatti i requisiti soggettivi, essendo indubitabili anche in relazione alle attivita' preordinate all'esercizio del voto referendario, sia la competenza dei promotori della richiesta di 'referendum' abrogativo a dichiarare definitivamente la volonta' della frazione del corpo elettorale titolare del potere di iniziativa referendaria ex art. 75 Cost., sia la competenza della Commissione parlamentare a dichiarare definitivamente, in materia che attiene agli indirizzi per l'informazione e la propaganda attraverso il servizio pubblico radiotelevisivo, la volonta' della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Mentre, quanto al requisito oggettivo, va ribadito che gli atti di indirizzo delle Camere concernenti il servizio pubblico in questione sono intesi ad assicurare, in tale servizio, la realizzazione del principio del pluralismo e sono pertanto espressione di una attribuzione costituzionale. - V. O. n. 171/1997 (gia' citata nel testo). Sul pluralismo quale principio e fine degli atti di indirizzo delle Camere nei confronti del servizio pubblico radiotelevisivo, in particolare S. nn. 420/1994 e 112/1993. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37    co. 3  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37    co. 4