Sentenza 49/1998 (ECLI:IT:COST:1998:49)
Massima numero 23771
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente VASSALLI - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
09/03/1998; Decisione del
09/03/1998
Deposito del 12/03/1998; Pubblicazione in G. U. 18/03/1998
Titolo
SENT. 49/98 C. INFORMAZIONE (ACCESSO AI MEZZI DI) - PARITA' DI ACCESSO (C.D. 'PAR CONDICIO') DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE - COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO E LA VIGILANZA SUI SERVIZI RADIOTELEVISIVI - PREDISPOSIZIONE DELLE TRASMISSIONI DA EFFETTUARSI, DA PARTE DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO, DURANTE LE CAMPAGNE REFERENDARIE - CRITERI DA OSSERVARSI IN ORDINE ALLA PARTECIPAZIONE DEI COMITATI E DEI GRUPPI PARLAMENTARI ALLE STESSE O SOLO A DISTINTE "TRIBUNE" - MANCANZA DI PRINCIPI E NORME VINCOLANTI, IN UN SENSO O NELL'ALTRO, NELLA COSTITUZIONE E NELLE LEGGI - DISCREZIONALITA' DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE - LIMITI.
SENT. 49/98 C. INFORMAZIONE (ACCESSO AI MEZZI DI) - PARITA' DI ACCESSO (C.D. 'PAR CONDICIO') DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE - COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO E LA VIGILANZA SUI SERVIZI RADIOTELEVISIVI - PREDISPOSIZIONE DELLE TRASMISSIONI DA EFFETTUARSI, DA PARTE DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO, DURANTE LE CAMPAGNE REFERENDARIE - CRITERI DA OSSERVARSI IN ORDINE ALLA PARTECIPAZIONE DEI COMITATI E DEI GRUPPI PARLAMENTARI ALLE STESSE O SOLO A DISTINTE "TRIBUNE" - MANCANZA DI PRINCIPI E NORME VINCOLANTI, IN UN SENSO O NELL'ALTRO, NELLA COSTITUZIONE E NELLE LEGGI - DISCREZIONALITA' DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE - LIMITI.
Testo
Riguardo ai criteri da osservarsi, da parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi, nell'esercizio dei poteri conferitile, ex art. 4, legge 14 aprile 1975, n. 103, per la predisposizione delle trasmissioni di propaganda da effettuarsi durante le campagne referendarie, da nessun principio costituzionale e' desumibile un divieto a che i due piani - quello sul quale si muovono i comitati promotori dei 'referendum' e i comitati per il NO, e quello delle piu' stabili aggregazioni politiche proprio dei gruppi parlamentari - siano mantenuti distinti, in base a una scelta che oltretutto meglio rifletterebbe la complessa posizione dell'istituto del 'referendum' nel sistema costituzionale: da un lato manifestazione di sovranita' popolare non mediata e dall'altro deliberazione su una legge che come tale investe un prodotto della rappresentanza politica. E se e' vero che la elasticita', sul punto, del disegno costituzionale consente che nella delibera della Commissione parlamentare il processo politico referendario sia considerato unitariamente, con la previsione di programmi di confronto diretto tra rappresentanti di gruppi e promotori - come del resto in piu' d'una delle precedenti tornate referendarie e' avvenuto - l'assenza della volonta' che in materia puo' cogliersi nella Costituzione e' solo nella necessaria democraticita' del processo referendario e nell'esigenza che in esso sia offerta al servizio pubblico la possibilita' che i soggetti interessati partecipino alla informazione e alla formazione dell'opinione pubblica, con modi e forme rimessi, pero', alla discrezionalita' della Commissione, entro i limiti della idoneita' e della congruita' delle decisioni adottate rispetto al fine della garanzia del pluralismo. Il contrario assunto della esistenza di uno schema di propaganda radiotelevisiva fisso e infungibile non trova peraltro fondamento neppure nelle disposizioni della legge ordinaria, ne' in particolare, in quelle dell'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che nella ripartizione degli spazi destinati alle affissioni si limita a trattare i promotori del 'referendum' come un unico gruppo, sullo stesso piano dei gruppi politici rappresentati in Parlamento. red.: S. Pomodoro
Riguardo ai criteri da osservarsi, da parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi, nell'esercizio dei poteri conferitile, ex art. 4, legge 14 aprile 1975, n. 103, per la predisposizione delle trasmissioni di propaganda da effettuarsi durante le campagne referendarie, da nessun principio costituzionale e' desumibile un divieto a che i due piani - quello sul quale si muovono i comitati promotori dei 'referendum' e i comitati per il NO, e quello delle piu' stabili aggregazioni politiche proprio dei gruppi parlamentari - siano mantenuti distinti, in base a una scelta che oltretutto meglio rifletterebbe la complessa posizione dell'istituto del 'referendum' nel sistema costituzionale: da un lato manifestazione di sovranita' popolare non mediata e dall'altro deliberazione su una legge che come tale investe un prodotto della rappresentanza politica. E se e' vero che la elasticita', sul punto, del disegno costituzionale consente che nella delibera della Commissione parlamentare il processo politico referendario sia considerato unitariamente, con la previsione di programmi di confronto diretto tra rappresentanti di gruppi e promotori - come del resto in piu' d'una delle precedenti tornate referendarie e' avvenuto - l'assenza della volonta' che in materia puo' cogliersi nella Costituzione e' solo nella necessaria democraticita' del processo referendario e nell'esigenza che in esso sia offerta al servizio pubblico la possibilita' che i soggetti interessati partecipino alla informazione e alla formazione dell'opinione pubblica, con modi e forme rimessi, pero', alla discrezionalita' della Commissione, entro i limiti della idoneita' e della congruita' delle decisioni adottate rispetto al fine della garanzia del pluralismo. Il contrario assunto della esistenza di uno schema di propaganda radiotelevisiva fisso e infungibile non trova peraltro fondamento neppure nelle disposizioni della legge ordinaria, ne' in particolare, in quelle dell'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che nella ripartizione degli spazi destinati alle affissioni si limita a trattare i promotori del 'referendum' come un unico gruppo, sullo stesso piano dei gruppi politici rappresentati in Parlamento. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 04/04/1975
n. 103
art. 4
legge 25/05/1970
n. 352
art. 52
legge 22/05/1978
n. 199
art. 3