Sentenza 49/1998 (ECLI:IT:COST:1998:49)
Massima numero 23772
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente VASSALLI  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  09/03/1998;  Decisione del  09/03/1998
Deposito del 12/03/1998; Pubblicazione in G. U. 18/03/1998
Massime associate alla pronuncia:  23769  23770  23771  23773


Titolo
SENT. 49/98 D. INFORMAZIONE (ACCESSO AI MEZZI DI) - PARITA' DI ACCESSO DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE - COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI - PREDISPOSIZIONE DELLE TRASMISSIONI DA EFFETTUARSI DA PARTE DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO, DURANTE LE CAMPAGNE REFERENDARIE - RAGGUAGLIO TRA LA DATA DI APPROVAZIONE DELLA DELIBERA E IL GIORNO PREVISTO PER LA CONSULTAZIONE POPOLARE - MANCANZA, NELLE LEGGI ORDINARIE, DI NORME APPLICABILI AL CASO - DISCREZIONALITA' DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE - LIMITI.

Testo
Riguardo ai criteri da osservarsi, da parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nell'esercizio dei poteri conferitile, ex art. 4, legge 4 aprile 1975, n. 103, per la predisposizione delle trasmissioni di propaganda da effettuarsi durante le campagne elettorali e referendarie, nessuna disposizione di legge stabilisce quanto tempo prima del giorno previsto per la consultazione popolare debba essere adottata la delibera relativa alle trasmissioni delle tribune referendarie. L'art. 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, che effettivamente dispone che tale deliberazione debba intervenire non oltre il quinto giorno successivo alla indizione dei comizi elettorali, riguarda le elezioni politiche della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e mentre il successivo art. 20 estende la disciplina alle elezioni del Parlamento europeo, dei Consigli regionali, provinciali e comunali, del Sindaco e del Presidente della provincia, nessuna norma si riferisce espressamente ai 'referendum'. Cosicche', anche a voler applicare in via analogica il principio ricavabile dal citato art. 1, tale applicazione non potrebbe che limitarsi, appunto, al principio e questo non e' nel senso che l'intero periodo tra la data di adozione della delibera e quella delle votazioni debba essere ininterrottamente coperto dalle trasmissioni del servizio pubblico, essendo positivamente richiesto soltanto che gli spazi di propaganda siano "idonei", e pertanto, perche' la regolarita' del procedimento referendario possa ritenersi, sotto questo profilo, pienamente garantita, e' sufficiente che il periodo di effettiva propaganda e gli spazi ad essa destinati, non risultino, secondo un criterio di ragionevolezza, ai fini di una corretta e completa informazione radiotelevisiva, -che e' quanto necessita all'espressione di un voto consapevole da parte degli elettori - inadeguati. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  04/04/1975  n. 103  art. 4