Sentenza 50/1998 (ECLI:IT:COST:1998:50)
Massima numero 23714
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  09/03/1998;  Decisione del  09/03/1998
Deposito del 12/03/1998; Pubblicazione in G. U. 18/03/1998
Massime associate alla pronuncia:  23715


Titolo
SENT. 50/98 A. REGIONE LIGURIA - TURISMO - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE, IN FORMA CONTINUATIVA OD OCCASIONALE, ANCHE NON A FINI DI LUCRO - SVOLGIMENTO SENZA LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE - PREVISTA APPLICABILITA' DI SANZIONI - PRETESA LESIONE DEI DIRITTI INVIOLABILI DELLA PERSONA, DEL DIRITTO ALLA LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE E DI LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - LEGGE REG. LIGURIA N. 28 DEL 1997, ART. 20, COMMA 2 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "CONSEGUENZIALE".

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2 17 e 18 Cost. (principio di liberta' sociale), l'art. 21, comma 2, l. reg. Liguria 21 luglio 1986, n. 15 (Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo), nella parte in cui assoggetta a sanzione amministrativa anche l'attivita' di organizzazione e di intermediazione di cui all' art. 2 della medesima legge, svolta occasionalmente e senza scopo di lucro, in quanto - posto che l'art. 21, comma 2, sanzionava amministrativamente chiunque intraprenda o svolga, in forma continuativa od occasionale, anche senza scopo di lucro, le attivita' di organizzazione e di intermediazione previste dall'art. 2 (che individua le attivita' proprie delle agenzie di viaggio e turismo); e che la liberta' sociale dei cittadini non comporta il diritto di compiere qualsiasi attivita', di tal che, se svolta con continuita' e con finalita' lucrativa, l'organizzazione di gite o di viaggi turistici e' qualificabile attivita' economica e, in quanto tale, soggiace ai limiti dell'art. 41 Cost. e delle leggi che vi danno attuazione - la disposizione impugnata colpisce anche comportamenti (quale l'attivita' di organizzazione di viaggi svolta episodicamente e senza finalita' di profitto) che sono espressione della socialita' della persona, che e' il bene protetto dal principio di liberta' sociale desumibile dalle disposizioni costituzionali dianzi richiamate. E' costituzionalmente illegittimo, ai sensi dell'art. 27 l. n. 87 del 1953, per violazione degli artt. 2, 17 e 18 Cost., l'art. 20, comma 2, l. reg. Liguria 24 luglio 1997 n. 28 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici), nella parte in cui assoggetta a sanzione amministrativa anche l'attivita' di organizzazione e di intermediazione di viaggi e turismo, svolta occasionalmente e senza scopo di lucro, in quanto tale disposizione riproduce in modo del tutto assimilabile il precetto contenuto nell'art. 21, comma 2, l. reg. n. 15 del 1986. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 17

Costituzione  art. 18

Altri parametri e norme interposte