Sentenza 52/1998 (ECLI:IT:COST:1998:52)
Massima numero 23716
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
09/03/1998; Decisione del
09/03/1998
Deposito del 12/03/1998; Pubblicazione in G. U. 18/03/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 52/98. CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - DEDOTTA MANCATA PREVISIONE DI APPOSITA SEZIONE DISCIPLINARE - MANCATA PREVISIONE, ALTRESI', DI POSSIBILITA' DI NOMINA DEI COMPONENTI SUPPLENTI IN CASO DI IMPEDIMENTO, ASTENSIONE O RICUSAZIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUANTO PREVISTO PER IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (ART. 4 LEGGE 24 MARZO 1958 N. 195) - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA DEL GIUDICE MILITARE - NON FONDATEZZA.
SENT. 52/98. CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - DEDOTTA MANCATA PREVISIONE DI APPOSITA SEZIONE DISCIPLINARE - MANCATA PREVISIONE, ALTRESI', DI POSSIBILITA' DI NOMINA DEI COMPONENTI SUPPLENTI IN CASO DI IMPEDIMENTO, ASTENSIONE O RICUSAZIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUANTO PREVISTO PER IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (ART. 4 LEGGE 24 MARZO 1958 N. 195) - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA DEL GIUDICE MILITARE - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 108, comma 2, Cost., in relazione all'art. 4 l. 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura)ed all'art. 7 d.P.R. 24 marzo 1989, n. 158, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4, l. 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della magistratura militare) - nella parte in cui non assicura l'invariabilita' numerica del collegio, prevedendo: a) - l'attribuzione della competenza ad assumere le decisioni disciplinari nei confronti dei magistrati militari ad una apposita sezione disciplinare del Consiglio; b) - la correlativa possibilita' di fare ricorso a componenti supplenti per i casi di impedimento, astensione o ricusazione dei componenti effettivi - in quanto - posto che il C.S.M. e' organo la cui composizione, durata e competenza sono fissate dalla Costituzione (artt. 104 e 105), anche relativamente alle regole concernenti le incompatibilita' e la rieleggibilita' dei suoi componenti, ed e' presieduto dal Presidente della Repubblica, mentre il C.M.M. e' organo istituito con legge ordinaria in conformita' a quanto stabilito dall'art. 108, comma secondo, Cost., che e' inteso ad assicurare l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali mediante previsioni contenute in leggi ordinarie; che la Costituzione (art. 105) si limita ad attribuire al C.S.M. la competenza ad adottare anche i provvedimenti disciplinari concernenti i magistrati ordinari, mentre la Sezione disciplinare, istituita e regolata con legge ordinaria (n. 195 del 1958 e successive modificazioni) rappresenta una soluzione organizzativa specifica, consentita bensi' dalla Costituzione, ma che non trova e non deve necessariamente trovare riscontro nella previsione delle leggi che regolano gli organi cui sono attribuite funzioni disciplinari nei confronti di appartenenti a ordini e collegi, e nemmeno in quelle che regolano i vari consigli (o consigli di presidenza) a cui e' demandato di svolgere, in forme giurisdizionali, giudizi disciplinari nei confronti dei magistrati appartenenti a giurisdizioni speciali; che la sentenza n. 71 del 1995, nell'affermare che la configurazione dei procedimenti disciplinari per i magistrati militari in forme giurisdizionali non rappresenta l'introduzione di un nuovo giudice speciale, assimila le funzioni del C.M.M. a quelle del C.S.M., senza che cio' implichi ne' determini identita' di strutture, venendo anzi sottolineata la distinzione organizzativo-ordinamentale dei due organismi; che l'indipendenza dell'organo di autogoverno e' necessariamente correlata all'indipendenza dei singoli magistrati, che e' assicurata, oltre che dalle garanzie di 'status', anche dai modi con i quali e' svolta la funzione, nel senso della inesistenza di vincoli che possano comportare una soggezione formale o sostanziale da altri; e che i collegi esercitati funzioni giudiziari in materia disciplinare non si pongono in contrasto con l'esigenza costituzionale di indipendenza, quando la loro composizione sia "variabile", la variabilita' numerica non essendo idonea a pregiudicare l'autonomo esercizio della giurisdizione, giacche' rimane inalterata la liberta' di giudizio dei membri intervenuti - la denunciata mancanza di completa omogeneita' tra la disciplina impugnata e quella regolatrice della funzione disciplinare svolta dal C.S.M. nei confronti dei magistrati ordinari non determina alcuna violazione dell'art. 3 Cost.; ed in quanto il carattere giurisdizionale assicurato alla procedura disciplinare del C.M.M. e' sufficiente ad escludere una lesione dell'art. 108, comma secondo, Cost., il quale non impone di spingere l'omologazione di tale organo al C.S.M. fino a prescriverne una composizione fissa e la presenza di componenti supplenti nelle procedure disciplinari di sua competenza. - S. nn. 12/1971, 284/1986, 71/1995. red.: S. Di Palma
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 108, comma 2, Cost., in relazione all'art. 4 l. 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura)ed all'art. 7 d.P.R. 24 marzo 1989, n. 158, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4, l. 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della magistratura militare) - nella parte in cui non assicura l'invariabilita' numerica del collegio, prevedendo: a) - l'attribuzione della competenza ad assumere le decisioni disciplinari nei confronti dei magistrati militari ad una apposita sezione disciplinare del Consiglio; b) - la correlativa possibilita' di fare ricorso a componenti supplenti per i casi di impedimento, astensione o ricusazione dei componenti effettivi - in quanto - posto che il C.S.M. e' organo la cui composizione, durata e competenza sono fissate dalla Costituzione (artt. 104 e 105), anche relativamente alle regole concernenti le incompatibilita' e la rieleggibilita' dei suoi componenti, ed e' presieduto dal Presidente della Repubblica, mentre il C.M.M. e' organo istituito con legge ordinaria in conformita' a quanto stabilito dall'art. 108, comma secondo, Cost., che e' inteso ad assicurare l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali mediante previsioni contenute in leggi ordinarie; che la Costituzione (art. 105) si limita ad attribuire al C.S.M. la competenza ad adottare anche i provvedimenti disciplinari concernenti i magistrati ordinari, mentre la Sezione disciplinare, istituita e regolata con legge ordinaria (n. 195 del 1958 e successive modificazioni) rappresenta una soluzione organizzativa specifica, consentita bensi' dalla Costituzione, ma che non trova e non deve necessariamente trovare riscontro nella previsione delle leggi che regolano gli organi cui sono attribuite funzioni disciplinari nei confronti di appartenenti a ordini e collegi, e nemmeno in quelle che regolano i vari consigli (o consigli di presidenza) a cui e' demandato di svolgere, in forme giurisdizionali, giudizi disciplinari nei confronti dei magistrati appartenenti a giurisdizioni speciali; che la sentenza n. 71 del 1995, nell'affermare che la configurazione dei procedimenti disciplinari per i magistrati militari in forme giurisdizionali non rappresenta l'introduzione di un nuovo giudice speciale, assimila le funzioni del C.M.M. a quelle del C.S.M., senza che cio' implichi ne' determini identita' di strutture, venendo anzi sottolineata la distinzione organizzativo-ordinamentale dei due organismi; che l'indipendenza dell'organo di autogoverno e' necessariamente correlata all'indipendenza dei singoli magistrati, che e' assicurata, oltre che dalle garanzie di 'status', anche dai modi con i quali e' svolta la funzione, nel senso della inesistenza di vincoli che possano comportare una soggezione formale o sostanziale da altri; e che i collegi esercitati funzioni giudiziari in materia disciplinare non si pongono in contrasto con l'esigenza costituzionale di indipendenza, quando la loro composizione sia "variabile", la variabilita' numerica non essendo idonea a pregiudicare l'autonomo esercizio della giurisdizione, giacche' rimane inalterata la liberta' di giudizio dei membri intervenuti - la denunciata mancanza di completa omogeneita' tra la disciplina impugnata e quella regolatrice della funzione disciplinare svolta dal C.S.M. nei confronti dei magistrati ordinari non determina alcuna violazione dell'art. 3 Cost.; ed in quanto il carattere giurisdizionale assicurato alla procedura disciplinare del C.M.M. e' sufficiente ad escludere una lesione dell'art. 108, comma secondo, Cost., il quale non impone di spingere l'omologazione di tale organo al C.S.M. fino a prescriverne una composizione fissa e la presenza di componenti supplenti nelle procedure disciplinari di sua competenza. - S. nn. 12/1971, 284/1986, 71/1995. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 108
co. 2
Altri parametri e norme interposte