Sentenza 53/1998 (ECLI:IT:COST:1998:53)
Massima numero 23766
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  09/03/1998;  Decisione del  09/03/1998
Deposito del 12/03/1998; Pubblicazione in G. U. 18/03/1998
Massime associate alla pronuncia:  23767


Titolo
SENT. 53/98 A. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - RICORSO DEL CONTRIBUENTE PER ISCRIZIONE A RUOLO DI DEBITO D'IMPOSTA NON DOVUTO - RICONOSCIMENTO NEL PRIMO ATTO DIFENSIVO, DA PARTE DELL'UFFICIO ESATTORIALE, DELLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE DEL RICORRENTE - CONSEGUENTE NECESSITA' DI PRONUNCIA DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - SPESE PROCESSUALI - IMPOSIZIONE A CARICO DELLA PARTE CHE LE HA ANTICIPATE - MANCATA DISTINZIONE TRA CAUSA DI CESSAZIONE DEL CONTENZIOSO SOPRAVVENUTA NEL CORSO DEL GIUDIZIO E CAUSA PREESISTENTE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 15, comma 1, e 46, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui non prevedono la possibilita' di condannare la parte in lite che abbia dato ingiustamente luogo al contenzioso tributario, poi venuto meno per suo riconoscimento spontaneo della fondatezza delle ragioni della controparte, alla rifusione delle spese processuali, in quanto - posto che l'art. 15, comma 1, conforma la disciplina delle spese del nuovo processo tributario a quella prevista dal codice di procedura civile, in evidente correlazione con la obbligatorieta' dell'assistenza tecnica della parte privata nel giudizio (disposta dall'art. 12); che dal paradigma processuale del giudizio civile (al cui specifico ambito appartiene la costruzione giurisprudenziale della "soccombenza virtuale") si diparte invece il successivo art. 46, che nel comma 1 ricomprende tra le ipotesi di estinzione del giudizio la cessazione della materia del contendere stabilendo, nel comma 3, che "le spese di giudizio estinto a norma del comma 1 restano sempre a carico della parte che le ha anticipate" - il processo tributario, rispetto a quello civile ed amministrativo, conserva una sua spiccata specificita', correlata sia alla configurazione dell'organo decidente sia al rapporto sostanziale oggetto del giudizio, che attiene alla fondamentale ed imprescindibile esigenza dello Stato di reperire i mezzi per l'esercizio delle sue funzioni attraverso l'attivita' dell'Amministrazione finanziaria, la quale ha il potere-dovere di provvedere, con atti autoritativi, all'accertamento ed alla pronta riscossione dei tributi, ed in quanto la obbligatorieta' della compensazione delle spese e' prevista in ogni caso di cessazione della materia del contendere, ponendo sullo stesso piano, sotto questo profilo, le parti del processo tributario (donde l'assenza dell'asserito privilegio a favore della p.a.). - S. n. 79/1997 red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte