Ordinanza 60/1998 (ECLI:IT:COST:1998:60)
Massima numero 23768
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  09/03/1998;  Decisione del  09/03/1998
Deposito del 12/03/1998; Pubblicazione in G. U. 18/03/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 60/98. ELEZIONI - SPESE ELETTORALI - OMESSO DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE E DEL RENDICONTO PRESSO IL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE - SANZIONE AMMINISTRATIVA - DEDOTTA INGIUSTIFICATA EQUIPARAZIONE, QUANTO AL TRATTAMENTO SANZIONATORIO, DELLA POSIZIONE DEGLI ELETTI E DI QUELLA DEI NON ELETTI, TRA LORO DIVERSE - OMESSA CONSIDERAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO' DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 1996, N. 672, SOPRAVVENUTA, ANTERIORE ALLE ORDINANZE DI RINVIO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto, nel valutare il requisito della rilevanza rispetto alla regiudicanda, il rimettente non ha tenuto conto della legge 31 dicembre 1996, n. 672 (recante: <>), sopravvenuta - anteriore ai suoi provvedimenti di rinvio - alla stregua della quale, i candidati non eletti sono diffidati dal Collegio regionale di garanzia elettorale a depositare, entro quarantacinque giorni, la omessa dichiarazione delle spese sostenute nelle elezioni politiche del 1994 e del 1996, con la previsione della revoca, in caso di ottemperanza, delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte